Il blocco del trattamento del singolo dipendente

Conla Circolare n. 12/2011 la Ragioneria Generaledello Stato ha fornito un’interpretazione particolarmente interessante del comma 1 dell’art. 9 del Dl n. 78/2010.

Nel tentativo di incrociare le varie disposizioni della manovra estiva dello scorso anno, il documento è giunto ad una buona conclusione che riesce a mettere insieme i blocchi di natura “stipendiale” del singolo dipendente, rispetto al congelamento (e riduzione) del fondo del trattamento accessorio.

Riguardo alle definizioni di “trattamento economico complessivo” e di “trattamento ordinariamente spettante per l’anno2010”la Rgsprecisa che per entrambe le espressioni, sulla base di una lettura sistematica dell’articolo in esame, vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile , indennità operative , importo aggiuntivo pensionabile , ecc.) al netto degli eventi straordinari indicati nel presente comma, sui quali di seguito verranno fornite specifiche indicazioni. Infatti, le componenti variabili del trattamento accessorio vengono disciplinate dal comma 2-bis ove viene  previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che non incide sui trattamenti individuali dei singoli dipendenti, bensì sull’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio.

Ho provato a riassumere quanto scritto con una rappresentazione grafica, che probabilmente rende meglio l’idea (cliccare sull’immagine per ingrandire).

QUANTO SOPRA E’ TRATTO DAL LIBRO: “Il fondo degli enti locali: Costituzione e riduzione negli anni 2011-2013” in uscita per Edk dal mese di Settembre.

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