Trasformazione da part-time a tempo pieno – I Parte

I CASO: DIPENDENTE ASSUNTO A TEMPO PARZIALE

L’amministrazione può prevedere posti di dotazione organica a tempo parziale. In questo caso l’assunzione dall’esterno avviene direttamente attraverso un bando a orario ridotto. Alla luce delle diverse norme sul contenimento delle spese di personale e sulla limitazione delle assunzioni, l’ente potrebbe assumere anche sui posti di dotazione organica a tempo pieno. In ogni caso si tratta di accesso che fin dall’origine prevede un rapporto di lavoro ed un relativo contratto a tempo parziale. Ai fini dell’eventuale successiva trasformazione a tempo pieno è necessario rispettare due disposizioni.

La prima è di natura contrattuale ed è contenuta nell’articolo 4 della C.C.N.L. 14/9/2000. Il comma 15 prevede che la trasformazione possa avvenire dopo un triennio dall’assunzione. L’Aran con la risposta numero 900-4CB1 ha avuto modo di precisare che previo accordo tra ente e dipendente tale termine potrebbe anche essere ridotto.

 

900-4CB1. Un dipendente assunto con contratto part-time ha chiesto di trasformare il rapporto a tempo pieno prima dei tre anni dalla data di assunzione. E’ possibile accogliere tale richiesta, tenuto conto che essa risponde anche alle esigenze dell’Ente?

L’art. 4, comma 15, del Ccnl. 14 settembre 2000 stabilisce che “i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”.

E’ tuttavia evidente che, se il dipendente ha il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto solo dopo un triennio dalla data di assunzione, nulla vieta all’Ente che abbia la disponibilità del posto in organico e che ritenga tale scelta rispondente alle sue esigenze organizzative e di servizio (anche in base alle previsioni della programmazione dei fabbisogni):

• di proporre al dipendente una trasformazione anticipata del rapporto;

• di accogliere analoga richiesta da questi formulata. Il fatto che sia anticipata rispetto ai tre anni comporta solo che il dipendente non può pretendere la trasformazione, ma non vieta all’Ente di accoglierla se lo ritiene funzionale alle sue esigenze.

Non è invece possibile trasformare il rapporto con decisione unilaterale dell’Ente. E’ sempre necessario l’accordo delle parti.

 

La seconda regola è contenuta nell’articolo 3 comma 101 della Legge finanziaria della 2008. È previsto che:

La trasformazione del rapporto a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale, può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti in materia di assunzioni. In caso di assunzione  di personale a tempo pieno, è data la precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

Il riferimento è esplicito nei confronti dei dipendenti assunti a tempo parziale. In questo caso è sancito l’obbligo di rispettare nella trasformazione ogni regola sulle assunzioni e sul contenimento della spesa di personale. Solo in questo caso potrà avvenire la trasformazione. Siamo infatti in presenza di una scelta assolutamente discrezionale e quindi non può che scontare tutte le regole di virtuosità attualmente in vigore degli enti locali:

– rispetto del patto di stabilità;

– rispetto del contenimento delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della finanziaria 2007;

– rispetto delle regole sul turn-over;

– rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 40%.

… continua…

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2 pensieri su “Trasformazione da part-time a tempo pieno – I Parte

  1. Nicoletta dice:

    buongiorno, sono una dipendente( agente Polizia Locale ) di un comune con contratto part time , sono assunta a tempo indeterminato dal 20.12.2018 ho chiesto diverse volte la trasformazione a tempo pieno , anche se non proprio 36 ore , va bene anche 30 settimanali, non mi ha mai risposto l’ente e adesso ha bandito un concorso a tempo pieno per un collaboratore ufficio tecnico B3

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