E’ stata diffusa ieri la delibera n. 208/2011 della Corte dei conti della Toscana che rinvia alle Sezioni riunite alcuni quesiti specifici su come effettuare il calcolo spese di personale/spese correnti dopo l’introduzione dell’obbligo di considerare anche le spese delle società partecipate. Trovate la delibera in allegato.
Riporto anche una parte del Focus che Personale News n. 1/2011 ha dedicato all’argomento.
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Il rapporto spese di personale / spese correnti
A cura di Gianluca Bertagna, Monica Catellani, Mario Ferrari
Premessa
Il focus di questo numero è finalizzato ad approfondire una tematica particolarmente accesa dopo le manovre di questa estate. Verrà infatti preso in considerazione il rapporto tra spese di personale e spese correnti, soprattutto dal punto di vista delle concrete modalità di calcolo. Come noto la novità più rilevante è l’inclusione nella percentuale delle spese delle società partecipate. Da più parti si dice che fino a quando non ci saranno delle “istruzioni operative” non si potrà fare il calcolo.
Noi preferiamo un approccio diverso: anche se mancano delle indicazioni autorevoli è opportuno iniziare ad affrontare la questione. Probabilmente non si raggiungerà un valore certo e definitivo al 100% (ma quale calcolo di spese di personale potrebbe rientrare oggi in un ambito di “certezza”?). In ogni caso risulta imprescindibile un ragionamento per concludere le assunzioni in corso e per iniziare a programmare il fabbisogno del 2012-2014.
Prima parte: ASPETTI NORMATIVI
Riportiamo nello schema che segue le modifiche che il legislatore ha apportato all’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 per giungere alla stesura attuale della norma.
Viene pure indicata una delibera delle Sezioni riunite della Corte dei conti che “spiega” come effettuare correttamente il calcolo. L’interpretazione è però antecedente alle modifiche di questa estate.
LE MODIFICHE ALL’ART. 76 COMMA 7 DEL DL 112/2008 |
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Versione originale | Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. | |
D.L. n. 78/2010Art. 14 comma 9 | É fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale é pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010 | |
Deliberazione n. 27/2011 della Corte dei conti a Sezioni Riunite | La spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica.Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale, sia necessario – ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto – fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici | |
D.L. n. 98/2011Art. 20 comma 9 | Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne’ commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. |
Le questioni rilevanti si possono quindi riassumere in due:
– quali società sono coinvolte nel calcolo?
– come è possibile fare questo calcolo visto che i bilanci di enti locali e società parlano due linguaggi diversi?
(… continua…)
Mi pare di capire, dalla lettura della Delibera della CDC Toscana, che il calcolo dell’incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, debba avvenire sul bilancio consolidato 2010. Dunque, a tal proposito, si dovrebbe tenere conto del limite operante per quell’anno, che è del 50%, operando quello del 40% dal 1 Gennaio 2011.