Nelle bozze che stanno girando in questi giorni, si legge che il governo intende procedere in due direzioni:
– precisare che il limite del 20% si applica solo alle assunzioni (e quindi cessazioni) a tempo indeterminato andando quindi a superare l’interpretazione della Corte dei conti Sezioni riunite di cui alla Delibera n. 46/2011;
– introdurre gli enti locali tra le amministrazioni che per assunzioni a tempo determinato e per collaborazioni coordinate e continuative possono spendere ogni anno nel limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010).
Anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, n. 390/2004, le disposizioni in esame appaiono un forte intervento del legislatore che si sta spingendo probabilmente oltre al limite dell’autonomia degli enti territoriali costituzionalmente riconosciuta.
In ogni caso: attendiamo la versione DA GAZZETTA UFFICIALE!
L’art. 9 commi 25 e 27 del D.L. 78 del 31.5.2010 conv. in L. 122 del 30.7.2010, dispone quanto segue: le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo (…). In presenza di posizioni soprannumerarie in un’area (che nell’ordinamento del comparto Regioni – autonomie locali introdotto dal CCNL 31.3.1999è definita categoria), viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree (categorie) della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma, il personale, già appartenente all’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato distaccato presso l’E.T.I., dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, (…) dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio. Fino al completo riassorbimento, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree (categorie) che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree (categorie) ai sensi del comma 25.
La Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – delibera n° 15/CONTR/11 del 9.3.2011, aggiunge i seguenti dettagli:
l’immissione in ruolo de quo è da considerare una normale assunzione di personale, con oneri economici sostenuti dall’ente di destinazione per unità di personale inquadrato nei propri ruoli.
Il favor dell’ordinamento verso la stabilizzazione consente agli enti locali soggetti al patto di stabilità di acquisire queste unità di personale in deroga ai vigenti limiti alle assunzioni (in ipotesi, anche in presenza di un divieto assoluto).
La previsione di una procedura agevolata non esclude la volontarietà dell’assunzione da parte dell’amministrazione, alla quale è rimessa la scelta.
E’ evidente che gli enti che abbiano deciso di cogliere tale opportunità rispondono all’obbligo di riduzione delle spese di personale sancito dall’art. 1 comma 557 legge n. 296/2006 (come sostituito dall’art. 14 comma 7 D.L. n. 78/2010) anche se non computano la spesa in questione tra quelle che vi sono soggette.
Il divieto assoluto di assumere ulteriori unità di personale in presenza di situazioni di soprannumero, anche in aree (categorie) diverse da quelle interessate dall’esubero, è speculare agli incentivi all’inquadramento.
Le Sezioni riunite ritengono che gli oneri connessi al passaggio nei ruoli degli enti locali, soggetti al patto di stabilità interno, degli ex dipendenti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non siano sottratti dalla base di calcolo (spesa di personale) sulla quale sono determinati i limiti di assunzione previsti dall’art. 76, comma 7, DL n. 112/2008 e ss.mm. ed ii., la cui operatività è, però, correlata al riassorbimento del predetto personale in soprannumero, ove esistente.
Il comma 7 dell’art. 76 del D.L. 112/2008, come modificato dalla legge di conversione 6.8.2008 n. 133 e sostituito dall’art. 14 comma 9 del citato D.L. 78/ 2010, conv. con mod. in L. 30.7.2010 n. 122, successivamente modificato dall’art. 1 comma 118 L. 13.12.2010 n. 220 ed infine dall’art. 20 comma 9 D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15.7.2011 n. 111, consente agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale non sia è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, calcolando nella percentuale anche le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.
La circolare redatta congiuntamente dalla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome, congiuntamente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali e dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 18.11.2010 con n° 10/133/CR6/C1 conviene che sia dal divieto assoluto di assunzioni che dal limite alle stesse, stabilito nella misura del 20% delle cessazioni dell’anno precedente, siano da escludere le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ex L. 68/1999 nonché quelle per lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali.
La Corte dei Conti – Sezioni riunite di controllo – n° 46/CONTR/11 del 29.8.2011 chiarisce che vanno necessariamente aggiunte le fattispecie che trovano fondamento in situazioni comportanti interventi di somma urgenza e l’assicurazione di servizi infungibili ed essenziali.
Si aggiunga la sentenza n° 381/2006REL del 24.5.2006 della Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Toscana, secondo cui il TU.165/01 non contempla più personale di ruolo e non di ruolo, ma solo le categorie di personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.
Ne quadro normativo si inserisce ora la recentissima Legge di stabilità 12.11.2011, il cui art. 16 modifica l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 imponendo l’immediata comunicazione delle situazioni di soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica (oltre che alla R.S.U. e alle OO.SS.), sanzionata, in caso di inottemperanza, con il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità e la valutazione disciplinare del dirigente. La norma impone quindi, al verificarsi delle predette situazioni soprannumerarie, la ricollocazione interna, anche mediante forme di flessibilità, il passaggio diretto ad altre amministrazioni, anche extraregionali e, infine, il collocamento in disponibilità e la risoluzione unilaterale del rapporto in caso di raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.
La disposizione prevede unicamente la propria inapplicabilità alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge (quale potrebbe essere l’inquadramento in posizione soprannumerario del personale ex E.T.I., operazione autorizzata e – anzi – incentivata da parte del d.l. 78/2010, che dunque operava una vera e propria autorizzazione in deroga).
Dalla lettura combinata e interpretata delle disposizioni ed interpretazioni che precedono, sembrerebbe potersi desumere dunque questo quadro normativo.
1) Con l’entrata in vigore dell’art. 9 commi 25 e 27 del D.L. 78/ 2010, deve intendersi reintrodotta e nuovamente legittima la figura del personale a tempo indeterminato fuori ruolo per il solo personale ex E.T.I, consentita e non vincolata agli obblighi di comunicazione e ai tempi ordinari di messa in mobilità e collocamento in disponibilità imposti dall’art. 33, in quanto assunzione soprannumeraria già autorizzata al momento dell’entrata in vigore della Legge 12.11.2011.
2) Deve essere affermato un obbligo di inquadramento in dotazione organica (cd. riassorbimento) del personale ex E.T.I. fuori dotazione organica con precedenza assoluta su ogni nuova assunzione.
3) Il concetto di “area” di cui parlano i commi 25 e 27 della manovra 2010 si riferisce all’area dell’ordinamento Ministeri, e quindi alla categoria del comparto Regioni – autonomie locali, e non all’area intesa come settore di intervento.
4) A prescindere dalla domanda precedente, l’obbligo di riassorbimento non riguarda solo il caso in cui vi siano cessazioni (e dunque vacanze) nella stessa “area”, ma viceversa, è obbligatorio rendere indisponibili anche i posti vacanti di altre aree, sino a raggiungere complessivamente una pari valenza finanziaria, secondo quanto dispone l’inizio del comma 25 e, conseguentemente, procedere con il riassorbimento anche in aree diverse.
5) Ogni riassorbimento equivale ad una nuova assunzione e, in particolare, deve sottostare a tutti i limiti di spesa cui sono vincolate le assunzioni.
6) Solo dal momento del cd. riassorbimento sorge l’obbligo di computare questi dipendenti nelle spese di personale.
7) Se i riassorbimenti equivalgono a nuove assunzioni, è consentita anche per essi la deroga quantitativa alla percentuale massima di turn-over consentita per i servizi infungibili ed essenziali.
8) Nel caso di sopravvenute cessazioni in servizi infungibili ed essenziali, con profili che richiedano titoli e requisiti specifici (come ad es. una laurea, una patente, un’iscrizione ad albo), parrebbe potersi ammettere anche una deroga qualitativa alla precedenza assoluta per i riassorbimenti rispetto a nuove assunzioni, consentendo la scelta discrezionale circa le modalità di reclutamento poiché, in caso contrario, un ente con 10 ex E.T.I. fuori ruolo soggetto al turn-over del 20% si troverebbe ad essere impossibilitato ad assumere persino il Responsabile di Ragioneria o dell’Ufficio Tecnico o dei Servizi Demografici, sino a che non si verifichino 50 cessazioni, senza alcuna possibilità di valutare il proprio reale fabbisogno qualitativo.
buongiorno, vorrei avere una conferma in merito alla non assoggettabilità dell’istituto della conservazione al posto di lavoro ex art. 20 ccnl eell integrativo del 1999 all’art. 14 comma 9 del del creceto n. 78 del 2010 che prevede limiti di assunzione di personale (rispetto del 405 e del 20%) per gli enti soggetti al patto di stabilità.
In caso di dimissioni con conservazione del posto di lavoro durante il periodo di prova ( per vincita di concorso pubblico in altro ente pubblico), la conservazione durante il periodo di prova fa sì che il posto nell’ente d’origine sia vacante ma non diponibile e dunque il periodo di prova equivale ad una sorta di parentesi, di congelamento e quindi in caso di richiesta, durante il periodo di prova, di rientro nell’ente di origine, il diritto alla conservazione è effettivo e non soggetto alla normativa di tipo finanziarioa di cui al decreto n. 78 del 2010. E’ possibile avere conferma di ciò? grazie per l’attenzione.