Domande e risposte su assunzioni dopo legge stabilità

Su Personale News in uscita martedì, abbiamo risposto ad alcune domande sulle assunzioni di lavoro flessibile dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità.

Ne riporto di seguito due.

1. Il limite introdotto dalla legge di stabilità del 50% della spesa 2009 per il lavoro flessibile, è norma cogente o di principio per gli enti locali?

Purtroppo è cogente, la formulazione tecnica della norma definisce al terzo periodo che le disposizioni del 1° e 2° periodo sono qualificati espressamente “principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica” ai quali gli enti indicati nel terzo periodo si adeguano.

La premessa serve a precisare che si tratta di un intervento di finanza pubblica al fine di cercare di salvaguardare la costituzionalità della norma. Infatti l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione Italiana stabilisce che: “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: … coordinamento della finanza pubblica … Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”

Non a caso sulla norma, nella sua formulazione originaria, pendono diversi ricorsi proposti in via princi-pale da diverse Regioni italiane. Ad esempio nel ricorso 106/2010 della Regione Emilia-Romagna si leg-ge: “Il terzo periodo, in particolare, è impugnato nella parte in cui esso – pur implicando la non diretta ap-plicazione dei precedenti periodi – ne afferma l’applicabilità in quanto recante presunte disposizioni di principio. … le norme contenute nel comma 28 risultano illegittime per violazione delle regole sui rapporti tra legislazione statale e regionale nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica. Esse non sono affatto disposizioni di principio, né lo diventano per la definizione di cui al terzo periodo, ma sono tali da non consentire un autonomo svolgimento. Si tratta di un limite rigido ad una voce specifica e minuta di spesa, di una norma dettagliata che prevede la modalità di contenimento della voce di spesa, senza la-sciare alcun margine di manovra alla Regione. Inoltre, il limite non e’ transitorio.”.

Per quanto gravemente sospettata di incostituzionalità la norma dovrà essere applicata fino a quando non intervenga una pronuncia da parte della Corte costituzionale.

3. Come procedere in questi ultimi giorni del 2011? Il lavoro flessibile è “libero” oppure rientra nel limite del 20% come sostenuto dalla Corte SSRR?

Dal punto di vista letterale la norma non si qualifica come di interpretazione autentica, ma inserisce una modifica (anzi due) alla legislazione previgente, quindi se volessimo essere rispettosi del “tenore letterale” dovremmo dire per il tempo determinato:

a) fino al 31.12.2011 vale il 20% più le eccezioni;

b) dal 1.1.2012 vale il 50% senza eccezioni (o con quelle che verranno definite in sede interpretativa).

Nella relazione al DDL la modifica normativa veniva così liquidata: “La lettera a) specifica che gli enti nei quali l’incidenza …. possono procedere ad assunzioni, soltanto a tempo indeterminato, nel limite del 20%…“. Se al termine “specifica” vogliamo attribuire un significato, potremmo dire che l’intenzione del legislatore era quella di dare un chiarimento che ci consentisse di spazzare via l’interpretazione della Corte dei Conti.

Resta il problema di capire perché, come al solito, la norma non è stata scritta in modo differente, o perché non si è stabilita l’immediata entrata in vigore della norma che modifica l’art. 76, comma 7….

In ogni caso, l’Ente potrebbe discostarsi in modo motivato dalla Delibera n. 46/2011 delle SSRR della Corte dei conti.

Riassumendo se l’ente non se la sente di restare nel regime di “20% + deroga” fino a fine anno dovrebbe motivare il fatto che non ritiene condivisibile la pronuncia della Corte, magari aggiungendo il fatto che lo stesso legislatore ha voluto “specificarlo” (a dire il vero, forse, più spaventato dalle deroghe che da altro).

Gianluca Bertagna e Mario Ferrari, Personale News n.  4/2011, Publika, 2011

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Un pensiero su “Domande e risposte su assunzioni dopo legge stabilità

  1. salvatore dice:

    Insomma, secondo Voi gli incarichi di dirigenti enti locali con scadenza 31/12/2011, di uffici definibili “insostituibili” per esser chiari tipo protezione civile, trasporti, manutenzione strade ed edilizia scolastica, a funzionari già dipendenti dell’Ente, possono rinnovarsi fino alla scadenza delmandato del Presidente?
    perchè chi deve provvedere a predisposrre gli atti, essendo in genere un dirigente a t.i., poco gli importa se si può o non si può e quindi in questo “casino” non capendo e forse non volendo capire, se prende comoda!

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