L’aggregato per il blocco e la riduzione del fondo

Riporto di seguito parte di un intervento di Mario Ferrari apparso nel numero 2/2011 di Personale News. Riguarda la definizione dell’aggregato da prendere come riferimento per l’applicazione dell’art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010. Le condivisibili considerazioni sono molto importanti, soprattutto per gli enti senza la dirigenza.

 

Come il lettore può immaginare, ampliare il perimetro di applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, può essere controproducente, soprattutto a causa della norma che prescrive la riduzione automatica in ragione della cessazione di dipendenti, ma in alcuni casi può aumentare la flessibilità nell’utilizzo delle risorse e anche risolvere alcuni problemi pratici.

I problemi pratici potrebbero essere:

a) negli enti con dirigenza: come si potrebbero aumentare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, nel caso in cui aumentino le posizioni dirigenziali a tempo indeterminato in ragione della cessazione di alcune posizioni a tempo determinato (notoriamente finanziate al di fuori di queste risorse)[1]?;

b) negli enti senza dirigenza: come si possono ridistribuire risorse già destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizione organizzativa, se in seguito a riorganizzazioni si volessero diminuire il numero dei responsabili e nella costituzione del fondo ci fossero dei margini per incrementare le risorse (magari ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 4, del CCNL 01.04.1999) per progetti finalizzati alle suddette riorganizzazioni?

A supporto di questa interpretazione si portano alcune considerazioni.

Negli enti con dirigenza, la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è in un fondo soggetto a limitazioni e decurtazione in base alla legge (che parla di “trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale”). In questi stessi enti gli importi relativi alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa sono parimenti soggetti a limitazione e decurtazione in quanto compresi nelle generali “risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività”. Sulla base di queste premesse, considerando il ruolo dei titolari di posizione organizzativa negli enti senza dirigenza, come è possibile pensare che, per il solo fatto che siano finanziate dalle risorse di bilancio, queste somme possano essere escluse dal computo?

Sempre negli enti con dirigenza, quando le posizioni dirigenziali, precedentemente coperte con personale a tempo indeterminato, vengono coperte con personale a tempo determinato, si deve procedere alla contestuale riduzione dello specifico fondo, e la retribuzione di posizione degli incaricati ex. art. 110, comma 1, viene finanziata dal bilancio. Come può essere che in ragione di questa diversa tipologia di assunzione, le risorse suddette siano soggette o non soggette a limitazione?

Infine, i risparmi derivanti dal mancato completo utilizzo del fondo per il lavoro straordinario confluiscono nelle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività[2], quindi questi risparmi potrebbero entrare nel conteggio delle risorse da limitare. E’ ragionevole che le somme non spese degli straordinari annuali entrino nel computo della limitazione, mentre il complesso del fondo per gli straordinari non sia soggetto?

A parere del sottoscritto le risposte a queste domande non possono che portare a sostenere che tali risorse, anche se non inserite nei “fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa”, citati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato, debbano essere considerate ai fini della disciplina dell’articolo 9, comma 2-bis.

Per quanto riguarda le somme relative al trattamento accessorio del personale finanziate a bilancio, come la quota di indennità di comparto, data la loro scarsa incidenza sul totale e la loro sostanziale assimilazione al trattamento fondamentale, si potrebbe convenire per l’esclusione, ma il ragionamento è sempre quello: può essere discriminante la diversa fonte di finanziamento?

Anche limitandoci a voler considerare le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato finanziate sul bilancio e il fondo degli straordinari, si potrebbe obiettare della tesi qui esposta, magari tentando di attribuire uno specifico significato alle parole “destinate annualmente”. Si potrebbe sostenere che questa locuzione abbia un collegamento specifico con i “fondi” che annualmente vengono costituiti dalle Amministrazioni.

Questa obiezione allo scrivente non pare decisiva per vari motivi:

–        il primo, di pura interpretazione letterale della norma: se il legislatore avesse voluto escludere una parte del trattamento accessorio dalla limitazione (e dalla decurtazione) avrebbe potuto sancirlo espressamente con una formulazione di questo tipo: “risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, inserite negli appositi fondi individuati dai contratti collettivi nazionali[3];

–        il secondo sistematico: risulta difficilmente credibile che il nostro legislatore abbia voluto in questo modo scientemente escludere le somme destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti senza dirigenza, o dei dirigenti a tempo determinato, riservando un trattamento particolare a questa categoria di enti[4];

–        il terzo è che il termine “annualmente” può essere tranquillamente riferito alla periodicità annuale del bilancio, visto che la norma riguarda tre esercizi (dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013).



[1] Anche in vigenza della limitazione del turn-over del personale l’ipotesi non è meramente di scuola, tenendo conto della “stretta” sugli incarichi a tempo determinato portata dalla nuova formulazione dell’articolo 19, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 165/2001.

[2] Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera m) del CCNL 01.04.1999.

[3] In applicazione del noto brocardo “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.

[4] Tra l’altro non si può nemmeno chiamare a sostegno la circolare RGS 12/2011, visto che essa non è indirizzata agli enti locali e questa è una particolarità tipica di questi enti.

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Un pensiero su “L’aggregato per il blocco e la riduzione del fondo

  1. Luigi dice:

    Mi dispiace, ma pur apprezzando la sagacia e l’arguzia di chi scrive ( da tempo seguo con molto interesse questo sito), questa volto non condivido le considerazioni espresse. Per due ordini di motivi. Il primo riguarda la norma di riferimento per la quantificazione del Fondo che non è più l’articolo 15 del CCNL 1.4.1999, bensì l’art. 31 del CCNL 22.1.2004 – disciplina delle risorse decentrate. Non solo, ma va letto anche alla luce della Dichiarazione Congiunta n. 19 del CCNL 22.1.2004 che CHIARISCE come vanno calcolate le risorse stabili, al NETTO degli importi che la contrattazione ha impegnato per PEO, Posizioni Organizzative (negli Enti con la Dirigenza), Indennità di comparto (in applicazione del CCNL 22.1.2004), etc..
    Quindi le risorse che ANNUALMENTE sono messe a disposizione della contrattazione decentrata sono queste ultime, a cui si aggiungono evidentemente le risorse variabili (che si distinguono tra quelle che rientrano nel blocco e quelle fuori dal blocco (Merloni, Avvocatura e ISTAT).
    Per cui la decurtazione indicata dal DL 78/2010 va effettuata su queste e solo queste.
    E’ ovvio che in caso di cessazioni le risorse per PEO, Indennità di Comparto, etc. che si liberano dai rispettivi fondi (vedere art. 17, comma 2 lett. b) e c), del CCNL 1.4.1999), confluiscono nel fondo parte stabile di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, e quindi a questo òpunto sono soggette alla decurtazione.
    Secondo motivo, lo esplicito con un esempio: se in un ente cessano dieci lavoratori che non hanno usufruito di alcuna PEO, nel momento in cui procedo alla decurtazione del fondo COMPLESSIVAMENTE inteso, e quindi non solo quello di cui all’art. 31, come invece dovrebbe essere (ricordo che la circolare n. 12 della RGS chiarisce che bisogna prendere in considerazione i fondi così come costituiti in applicazione dei CCNL vigenti) allora dovendo tagliare anche le risorse impiegate per le PEO (che ricordo diventano trattamento fondamentale, infatti soggiaciono alle limitazioni dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2010, sappiamo che la dinamica retribrutiva è bloccata, per questo non è possibile riconoscere economicamente le PEO nel triennio 2011-2013), questo comporterà inevitabilmente l’impossibilità a pagare le PEO acquisite dal personale in servizio, perchè le risorse non saranno più sufficienti. Questo a conferma che questo fondo come gli altri citati in precedenza sono da considerare fuori (al netto) dal Fondo risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22.1.2004.
    Agli esperti la parola.
    Saluti

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