Le convenzioni e il taglio del 50% del lavoro flessibile

Come noto l’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010 dopo le recenti modifiche prevede che anche gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita’ nell’anno 2009.

Ci si sta chiedendo a cosa si faccia riferimento con il termine “convenzioni“. Che io sappia, non abbiamo ad oggi alcuna interpretazione da parte di Sezione regionale della Corte dei conti.

Quindi ci provo. Questa la mia analisi.

Il termine convenzione può essere riferito a:

– convenzioni art. 30 del Tuel per lo svolgimento di funzioni associate

– utilizzo del personale su più amministrazioni ai sensi dell’art. 14 del Ccnl 2004

– utilizzo dell’attività lavorativa (per un max di 12 ore settimanali) di dipendenti di altre amministazioni ai sensi del comma 557 della Finanziaria 2005 (possibilità limitata a soli determinati enti).

Io la vedo così:

– Art. 30. Non si può applicare il taglio del 50% a parità di dipendenti che vengono condivisi nella gestione associata.

– Art. 14. Se l’articolo viene utilizzato ai fini della regolamentazione dell’art. 30 di cui sopra (e quindi per lo svolgimento di funzioni associate), valgono le considerazioni appena fatte. Se invece l’art. 14 viene utilizzato senza una convenzione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, ritengo che potrebbe scattare il taglio del 50% rispetto al 2009. La situazione è assolutamente assimilata ad un “comando a tempo parziale”. Ricordo che la Corte conti Campania ha appena ritenuto di far rientrare il comando nel blocco in quanto simile ad un’assunzione a tempo determinato.

– Comma 557 finanziaria 2005. Per me rientra nel limite del 50% poichè si tratta di maggiore forza lavoro per l’ente che riceve la prestazione.

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2 pensieri su “Le convenzioni e il taglio del 50% del lavoro flessibile

  1. Fabio Ceccarini dice:

    Provo a buttare là una mia personale interpretazione. Il termine “convenzioni”, ab orgine, non poteva essere assolutamente riferito a quelle disciplinate ex art. 30 dlgs 267/2000, né a quelle di cui all’art. 14 CCNL 2004. Infatti, prima della novella introdotta dall’art. 4, comma 102 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità) all’art. 9, comma 28 del DL 78/2010, il testo escludeva dal suo campo di applicazione gli enti locali, soli soggetti giuridici entro i quali possono verificarsi entrambe le fattispecie di convenzioni suddette. Tra l’altro, avendo la legge di stabilità introdotto gli enti locali solo nel terzo capoverso del comma 28, e cioè tra quelle amministrazioni cui la norma è rivolta al fine di adeguare i propri bilanci a “…principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica…“, mentre non li inserisce tra quelle elencate nel primo periodo, evidentemente mi sembrerebbe più plausibile riferire il termine “convenzioni” ad altre forme di lavoro flessibile che non a quelle di cui lei ha trattato in questo articolo.

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