L’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010 prevede il taglio del 50% sulle forme di lavoro flessibile con riferimento alla “spesa sostenuta” nell’anno 2009 (vedi altri post nel sito per ulteriori approfondimenti).
Ma si tratta di un riferimento di cassa o di competenza?
Secondo me assolutamente di competenza. Non deve infatti ingannare quella parola “sostenuta” che potrebbe far pensare alla cassa.
E’ inevitabile che una programmazione non possa che basarsi su principi di vera e propria competenza come tutti i documenti di un ente locale.
Ad ogni modo la Corte dei conti Sezioni riunite, nella Deliberazione n. 7/2011, su casistica simile, aveva messo in forte discussione il principio di cassa.
Sto parlando dei tagli agli incarichi di studio e consulenza che ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Dl n. 78/2010 non possono essere superiori al 20% della spesa sostenuta nel 2009.
Ecco cosa dice la Corte dei conti:
La programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per l’annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe assumere carattere aleatorio, in ragione della casualità dell’entità delle liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell’anno 2009, in ragione del fisiologico scarto temporale fra l’affidamento dell’incarico e il pagamento del corrispettivo concordato. Assumere a riferimento il dato di cassa relativo all’anno 2009 potrebbe non essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto legge n. 78 del 2010.
Mi sembra un principio assolutamente valido anche per il lavoro flessibile.