Sul numero del 1 maggio di Personale News abbiamo schematizzato le novità in materia di personale introdotte dalla Legge di conversione del Decreto fiscale. Riporto di seguito una prima parte di queste novità.
Sull’argomento PUBLIKA ha organizzato alcuni corsi di formazione nelle seguenti date e sedi.
– 14 Maggio – Grisignano di Zocco – Vicenza
– 16 Maggio – Castelverde – Cremona
– 18 Maggio – Porto Mantovano – Mantova
– 21 Maggio – Milano
– 23 Maggio – Firenze
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
Ecco la prima parte dello schema riassuntivo.
ARTICOLO 76, COMMA 7, DEL D.L. 112/2008 |
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È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. | Aumentata dal 20 al 40% la possibilità di copertura del turn-over a tempo indeterminato |
Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. | Nel calcolo del 40% per polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale il costo delle assunzioni è abbattuto del 50%.Nel rapporto tra spesa personale/spesa corrente si conteggiano al 100% |
Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. | |
Ferma restando l’immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, d’intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società | C’è l’eventualità di adottare un d.p.c.m. per ridefinire le modalità di calcolo della spesa di personale delle società partecipate. |
La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. | |
Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. | Gli enti che possono avvalersi della deroga per la PM (rapporto spesa di personale/spesa corrente non superiore al 35%) hanno l’agevolazione di cui al secondo periodo solo per l’istruzione pubblica e il settore sociale. |