E’ stata pubblicata sul sito della RGS la Circolare sul Conto annuale per l’anno 2011.
Particolarmente interessante la parte che riguarda la Tabella 15 relativa al fondo delle risorse decentrate. Le istruzioni forniscono chiarimenti (anche in contraddizione con quanto sapevevamo finora) sull’applicazione dell’art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010. Particolare attenzione alle voci che la RGS include od esclude dal vincolo!
Riporto alcuni passaggi chiave. Ricordo che di tutto ciò si parlerà anche durante i corsi programmati nel mese di Maggio nelle sedi di Vicenza, Cremona, Mantova, Milano e Firenze (CLICCARE QUI PER IL COLLEGAMENTO AL CORSO).
Le principali novità riferite alla rilevazione 2011
La rilevazione 2011 dei Fondi per la contrattazione integrativa trova la sua principale criticità nella verificabilità della prescrizione dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 convertito con la legge 122/2010 che prevede, come chiarito dalla circolare Ragioneria Generale dello Stato 15 aprile 2011 n. 12:
a. i “fondi 2011” non possono superare il limite 2010
b. una volta rispettato il primo vincolo, i fondi stessi devono essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale.
Per interpretare correttamente le modifiche introdotte nella tabella 15 e nella scheda informativa 2 del Conto Annuale 2011, l’applicazione pratica delle indicazioni volute dal legislatore richiede tre ordini di considerazioni:
1. Va segnalato preliminarmente che i due vincoli del comma 2-bis (rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale) costituiscono due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto possono dare luogo a due distinte e successive riduzioni.
2. Va segnalato come le indicazioni generali dell’art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito nella legge 122/2010 vanno lette, secondo i diversi articolati interventi, come una scelta di calmierazione generale della spesa:
– congelamento della tornata di contrattazione collettiva di livello nazionale;
– congelamento della quota ordinariamente spettante a livello individuale;
– congelamento ai livelli del limite 2010;
– congelamento della quota media pro-capite in presenza di riduzione del personale.
Questa ultima fattispecie necessita di una particolare attenzione: in presenza infatti di una riduzione del personale (asseverata dalla cosiddetta regola della semisomma indicata dalla richiamata circolare n. 12), una riduzione proporzionale delle sole quote variabili del fondo, ovvero una riduzione proporzionale – ove previsto – che non consideri le poste temporaneamente allocate a bilancio – in particolare i differenziali per le progressioni orizzontali concretamente pagati al personale in servizio in asseverazione dell’art. 1 comma 193 della legge 266/2005, le
cosiddette PEO a bilancio – si traduce matematicamente in un “aumento” delle quote medie procapite riferite al personale che rimane in servizio; tale personale si troverebbe infatti a godere, in aumento, delle quote di salario accessorio cosiddette fisse non più percepite dal personale cessato, ovvero dei ritorni al fondo delle quote di risorse a bilancio liberate dal personale cessato, in particolare delle PEO. Tale incremento contrasta con le indicazioni della seconda parte dell’art. 9 comma 2-bis in una lettura coordinata con i diversi interventi previsti dall’art. 9 nel suo
complesso.
3. Vanno segnalati gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell’art. 9 comma 2-bis. Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall’esterno dell’Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titoloesemplificativo, le risorse trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall’ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell’Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale) nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997. La delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti -sezioni riunite – esclude dal rispetto del limite 2010 anche le quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 nonché i compensi professionali degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli all’Amministrazione. Non rilevano infine, ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all’anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate. Per completezza è opportuno segnalare che vanno ricomprese invece nel rispetto del limite 2010 le risorse derivanti dal recupero evasione ICI e le risorse eventualmente destinate all’incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell’art. 208, comma 2 bis, del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (codice della strada) in quanto, pur facendo confluire al fondo risorse da fonti esterne all’Amministrazione, derivano da attività rese ordinariamente dal personale nei confronti della propria Amministrazione.
l’applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78 prevede 2 ordini di limiti per la spesa di personale. Tuttavia la sua applicazione decorre dal 2011 per cui, a mio avviso, le riduzioni di personale (dirigenziale) avvenute nel corso del 2010 non dovrebbero incidere sul fondo 2011. Mi spiego meglio, se al 31/12/2010 un dirigente cessa dal servizio, il comune determina il fondo il relazione alla spesa derivante dal pagamento di tutti i dirigenti in servizio in quell’anno (8). nel 2011 si porta dietro il fondo del 2010 e se nel 2011 non avvengono cessazioni ulteriori il fondo rimane tale e quale all’anno precedente. Se nel 2012 cessa un ulteriore dirigente, il fondo per il 2012 verrà rideterminato in proporzione alla riduzione del personale dirigenziale intervenuta in quell’anno.
è giusto tale ragionamento? oppure pur decorrendo la norma dal 2011, dovranno essere considerate, ai fini della riduzione del fondo, anche le cessazioni avvenute nel 2010
grazie