Piani di razionalizzazione ed altro

Invito alla lettura integrale della Deliberazione n. 513/2012 della Corte dei conti del Veneto (Allegata).

Si affrontano diversi argomenti correlati all’incremento del fondo delle risorse decentrate per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità o gli altri vincoli relativi alle spese di personale.

Una parte è dedicata ai Piani di razionalizzazione. I magistrati ritengono che le somme eventualmente destinate alla contrattazione integrativa non rientrino nel tetto del fondo 2010 così come previsto dall’art. 9 comma 2bis del dl n. 78/2010.

Riporto di seguito le motivazioni contenute nel documento. Si tratta di elementi che avevamo già avuto modo di evidenziare durante alcuni corsi di formazione che abbiamo tenuto sui Pdr. Non possiamo quindi che condividere le conclusioni della Corte dei conti del Veneto.

 

a)         Un primo elemento a favore della tesi della non inclusione delle risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti all’attuazione dei Piani di razionalizzazione nel tetto imposto dall’articolo 9, comma 2 bis deve desumersi dalla formulazione della disposizioni in esame ed in particolare dal comma 5 laddove si prevede che possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integra¬tiva, nell’importo massimo del 50 per cento, “le eventuali economie aggiun¬tive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente…”. Il legislatore ha dunque testualmente distinto dette economie da quelle già previste dalla “normativa vigente” all’atto di entrata in vigore del d.l. 98/2011: appare evidente che tra le economie di spesa già realizzate in base alla vigente normativa possono ben annoverarsi quelle derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010.

b)         Vi è poi una questione di ordine interpretativo che emerge ponendo in relazione gli effetti applicativi della disposizione vincolistica di cui all’articolo 9, comma 2 bis del d.l 78/2010 e quelli derivanti dall’attuazione dei commi da4 a6 dell’articolo 16 del d.l. 98/2011: appare evidente che gli effetti incrementali, sulle risorse destinate alla contrattazione accessoria, delle economie derivanti dai Piani di razionalizzazione verrebbero meno se le dette risorse fossero soggette al tetto complessivo imposto dall’articolo 9 comma 2 bis. L’apparente antinomia tra le due disposizioni non può che essere risolta con l’applicazione del principio cronologico in base al quale lex posterior derogat priori. In tal senso non depone solo l’argomento cronologico (il d.l 98/2011 è stato emanato a oltre un anno di distanza dal d.l. 78/2010), ma anche la stessa ratio della disposizione di cui all’articolo 16 che tende a garantire un chiaro vincolo di destinazione (incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa ed alla produttività dei dipendenti pubblici) alla metà delle economie ottenute dai Piani triennali di razionalizzazione.

c) Altro argomento a favore della tesi della esclusione delle economie di cui trattasi dal vincolo dell’articolo 9, comma 2 bis, sembra trarsi dalla disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs 1 agosto 2011 n. 141 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 inmateria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n.15”che prevede testualmente: “1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, posso¬no essere utilizzate le eventuali eco¬nomie aggiuntive destinate all’ero¬gazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del Dl n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio2011”. La previsione dell’utilizzabilità delle economie realizzate con i Piani di razionalizzazione, nelle more dei rinnovi contrattuali, per “l’ero¬gazione dei premi” in applicazione dell’articolo 16, comma 5, del Dl n. 98 del 6 luglio 2011 non appare infatti coerente con la sottoposizione di dette risorse al limite di cui all’articolo 9, comma 2 bis che, come evidenziato, riguarda tutto il trattamento accessorio. Ove il legislatore avesse voluto serrare oltremodo i vincoli, rendendo congiuntamente applicabili le due disposizioni limitative, avrebbe potuto utilizzare   una   clausola  di  salvaguardia  della  norma già vigente, utilizzando espressioni del tipo “fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010”.

 

ALLEGATI:  CORTE CONTI VENETO – DELIBERA N. 513/2012

 

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Un pensiero su “Piani di razionalizzazione ed altro

  1. Luigi dice:

    Grazie, come sempre, per gli aggiornamenti, vedete anche le delibere 531 e la 532 del 2012 della Corte dei Conti Veneto, che confermano (ovviamente) la 513 e (la 531) forniscono ulteriori indicazioni per ciò che concerne il calcolo 557 (rientrano) e il la percentuale spese personale/spese correnti (si computano).

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