Dal 2013 tanti piccoli comuni entreranno a far parte della categoria “enti soggetti a patto di stabilità” e dovranno quindi applicare tutte le disposizioni previste per quest’ultimi. In modo particolare avranno l’obbligo di ridurre le spese di personale rispetto all’anno precedente e il turn-over sulle assunzioni pari al 40% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente.
Questi tre mesi per arrivare a fine anno costituiscono quindi le ultime possibilità di applicare la normativa precedente.
La Corte dei conti del Piemonte ha riassunto molto bene le questioni, precisando che la spesa di personale del 2012 sarà da confrontare con quella del 2008. Tra l’altro è ben chiaro che non si dovrà a suddividere il confronto in 4/2012 con riferimento al 2004 e in 8/12 con riferimento al 2008. Il vincolo è unico e quindi il confronto sarà su tutto l’anno 2012 confrontato con tutto l’anno 2008.
La Cortedei Conti, sezione regionale Piemonte, con le deliberazioni n. 288/2012/PAR e n. 289/2012/PAR, entrambte del 30 agosto 2012, si occupa di diversi quesiti posti da amministrazioni interessate. Dai due pareri di evincono le seguenti coordinate circa la corretta applicazione dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 4-ter del d.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012:
– il nuovo limite è costituito dall’effettiva spesa di personale impegnata nel 2008, comprensiva dei costi conseguenti ai rinnovi contrattuali 2004-2008;
– la facoltà assunzionale degli enti in questione è quella prevista dal menzionato comma 562; pertanto, è possibile procedere – nel 2012 – a nuove assunzioni in sostituzione di personale cessato in anni precedenti;
– dal 2013 gli enti in questione saranno soggetti alle regole del patto di stabilità ed – a tal fine – il congruo lasso di tempo concesso, impone agli stessi di riprogrammare le procedure di reclutamento in linea con il futuro regime vincolistico nonchè a ridimensionare i livelli complessivi di spesa al fine di renderli compatibili con i previsti obiettivi di saldo finanziario;
– l’inosservanza del limite di spesa di cui al comma 562 non prevede l’applicazione di una specifica sanzione, tuttavia costituisce violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica e – come tale – potrebbe comportare l’insorgenza di responsablità amministrativa in capo agli amministratori o dirigenti che concorranno alla violazione delle norme adottando atti dopo la modifica apportata alla stessa.