Quale anno per i piani di razionalizzazione?

Il  31 marzo è appena passato e diverse amministrazioni hanno approvato i cosiddetti Piani di Razionalizzazione. Sul mio sito ho inserito diverso materiale. Salvo novità successive, propongo un ultimo commento specifico. Si tratta della questione relativa a quale fondo delle risorse decentrate imputare i risparmi che eventualmente si realizzano.

Ecco di seguito l’approfondimento che ho curato con Augusto Sacchi.

 

L’anno di competenza per i piani di razionalizzazione

di Augusto Sacchi

In questi ultimi giorni di marzo siamo tutti al lavoro per la redazione dei Piani di Razionalizzazione delle spese, previsti dall’art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011. L’interesse è dato dal fatto che, sino al 50% dei risparmi certificati a consuntivo, le risorse possono essere inserite nei fondi per la contrattazione decentrata integrativa. Tale inserimento, per orientamento unanime consolidato, va in deroga al blocco previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, per il triennio 2011-2013, rispetto al tetto del 2010. Stando così le cose, non resta altro da fare che eseguire il corpo a corpo con i capitoli di spesa del bilancio ed andare a scovare tutte quelle risorse che potremmo definire spesa improduttiva. In presenza del quadro macro-economico attuale, emerge con sempre più evidenza, infatti, che le risorse provenienti dai cosiddetti Piani di Razionalizzazione saranno le uniche che potranno alimentare, con risorse fresche ed aggiuntive, i fondi per la contrattazione nei prossimi anni, stante il – molto probabile – perdurare del blocco della contrattazione nazionale.

Tra le tante domande che circolano tra gli addetti ai lavori ce n’è una che merita una riflessione e un commento:

I risparmi realizzati nell’anno di attuazione del PdR potranno essere inseriti nel fondo del salario accessorio nell’anno stesso di conseguimento o nell’anno successivo?

La risposta, per noi, è molto semplice. Ed è la seguente: i risparmi si possono prevedere ed utilizzare nell’anno in cui si sono realizzati, ma verranno materialmente resi disponibili ed erogati solo dopo la certificazione dell’organo di revisione, che, necessariamente, sarà effettuata l’anno successivo. Esattamente come accade già ora per:

a)     i fondi legati alle progettazioni interne (art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006);

b)     l’attività di recupero ICI;

c)     i proventi delle sponsorizzazioni.

Per tali voci, infatti, le amministrazioni prevedono, in sede di costituzione del fondo, le relative risorse (variabili), come valore presunto, provvedendo alla loro materiale quantificazione ed erogazione, ad anno concluso, previo accertamento, a consuntivo, delle quantità economiche effettivamente spettanti. Anche per l’erogazione della produttività, si procede allo stesso modo. E cioè dopo il processo valutativo che, necessariamente, viene effettuato ad anno concluso.

Per i PdR è esattamente la stessa cosa.

Facciamo un esempio, estremamente e volutamente semplificato.

Un’amministrazione intende risparmiare sull’utilizzo della carta. Ha verificato che, nel triennio precedente, il costo medio è stato di 10.000 euro l’anno.

Ora, si impegna a ridurre la spesa a 8.000 euro e fissa il 50% a favore del fondo delle risorse decentrate.

Nella costruzione del bilancio di previsione del 2013, questa amministrazione dovrà prevedere i seguenti stanziamenti:

 

Intervento 02 – acquisto di carta Euro 8.000,00
Intervento 01 e 07 per fondo, oneri e Irap Euro 1.000,00

 

Se il risultato verrà raggiunto, i 1.000,00 euro (ricordiamo: comprensivi di oneri e irap), saranno già disponibili sul bilancio 2013 e quando verrà approvato il rendiconto della gestione (entro il 30 aprile 2014) e certificati i risparmi dall’organo di revisione, le risorse potranno essere erogate al personale dipendente.

Se invece, nel corso del 2013, l’amministrazione si accorge che non riuscirà a raggiungere gli 8.000,00 euro di spesa per carta, ma ha bisogno di maggiori risorse, dovrà effettuare una variazione di bilancio che vada a recuperare tali somme mancanti, anche sul capitolo del fondo delle risorse decentrate.

Il meccanismo ci sembra peraltro molto semplice, in linea con i principi contabili e anche con la regola che il pagamento della prestazione avviene con riferimento all’anno in cui la stessa è stata di fatto svolta.

Ma perché allora tanti enti si sono posti la questione?

La questione l’ha rilevata la sezione regionale della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 398 dell’11 ottobre 2012[1]. Rispondendo ad una serie di quesiti posti dalla provincia di Piacenza i giudici contabili sostengono, tra l’altro, che “Se il piano di razionalizzazione relativo al triennio 2012-2014 è stato adottato nel primi mesi del 2012, le economie realizzatesi nel primo anno di applicazione del piano (i.e. 2012) possono andare ad incrementare il fondo dell’anno successivo (2013) in ragione della circostanza che, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 16, comma 5, quarto periodo, devono essere accertati, a consuntivo, sia il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano, sia il conseguimento dell’effettivo risparmio di spesa. Un’integrazione delle risorse del Fondo disposta nel medesimo anno nel quale le economie sono state realizzate avverrebbe in contrasto con la disposizione sopra richiamata che non consente una destinazione ‘automatica’, ma subordinata ad un’attività di accertamento da parte dell’amministrazione, certificata dall’organo di controllo interno dell’Ente”.

Le conclusioni a cui è giunta la sezione dell’Emilia Romagna, non ci convincono. Per le ragioni che abbiamo spiegato sopra. D’altro canto la sezione emiliano-romagnola aveva risposto ai quesiti della provincia di Piacenza la quale, in sostanza, chiedeva: nell’anno 2011 non abbiamo fatto nessun Piano di Razionalizzazione (facile: non c’era ancora la norma, che è del luglio del 2011 e fissa come primo termine il 31 marzo che non poteva non essere che quello del 2012), ma abbiamo predisposto il piano di contenimento delle spese di funzionamento previsto dall’art. 2, comma 594 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Visto che il piano l’abbiamo approvato il 29 dicembre 2011, possiamo prevedere già nel 2011, euro 20.000 da destinare al fondo della contrattazione integrativa?

Se questa è la domanda, capiamo meglio anchela risposta. Larisposta è no. E non poteva essere diversa.

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