Convenzioni, comma 557 e limitazioni lavoro flessibile

Un bel parere della Corte dei conti della Lombardia. Condivido pienamente.

Deliberazione n. 448/2013. Ecco le conclusioni.

Qualora l’amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78.

Qualora invece l’amministrazione si determini ad utilizzare le forme dello “scavalco condiviso” nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL, la particolare forma di avvalimento di personale a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti non impatta con i limiti posti all’assunzione di personale a tempo determinato.

ALLEGATO: Deliberazione n. 448 del 18.10.2013 Azzano Mella BS Bragho’ PAR

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4 pensieri su “Convenzioni, comma 557 e limitazioni lavoro flessibile

  1. katia stolfinati dice:

    Sono il sindaco di Schivenoglia e vorrei sapere se posso assumere nuovamente il mio “tecnico del terremoto” usando l’art. 557 in quanto lo stesso, adesso, lavorerà a tempo indeterminato presso un altro comune. L’idea era prenderlo 12 ore e far si che pagasse sempre la struttura commissariale di Regione Lombardia.
    Posso farlo….???

  2. Asfodelo dice:

    Buonasera, vorrei sapere se l’art.557 si applica anche a personale part-time 50% e due categoria. B.

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