Circolare n. 2/2014 Funzione Pubblica in tema di malattia

Con la circolare n. 2/2014 la Funzione Pubblica interpreta l’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 così come modificato dal d.l. 101/2013. Questo il testo della norma:

Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Secondo la Funzione Pubblica, qualora tali visite siano possibili in un contesto in cui il dipendente può svolgere attività lavorativa (e quindi non è in uno stato di malattia), il lavoratore deve fruire dei permessi per documentati motivi personali previsti dal CCNL (come, ad esempio, i permessi brevi o la banca delle ore).

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7 pensieri su “Circolare n. 2/2014 Funzione Pubblica in tema di malattia

  1. stefania ciurli dice:

    Buonasera, ma nel caso in cui – come per il comparto Regioni e Autonomie locali – i permessi ex art. 19 sono a giorni (n. 3 nel’anno) e non sono frazionabili, come vi si collocano i permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici??? Allora per noi non cambia niente?

  2. Adele dice:

    Buongiorno, il segretario del mio comune sostiene che la norma ha introdotto la possibilita’ , in caso di esami, visite, ecc., di fruire dei tre giorni di permesso per gravi motivi anche a ore. Io non la interpreto in questo modo, ma, in effetti, perche’ e’ stata richiesta anche l’indicazione in ordine all’orario di effettuazione della visita? Non genera confusione?

  3. Massimo Rugolotto dice:

    Quando si parla dell’orario, a parer mio, si vuole sottolineare che, se la visita si svolge alle 16.00 e il dipendente svolge servizio dalle 8.00 alle 14.00, non vi e’ giustificazione per alcun permesso sia esso orario (permesso breve) o giornaliero (permessi ex art. 19).

  4. Enzo Tumino dice:

    La circolare genera confusione, riguardo ai permessi per motivi personali ex art.19 fruibili solo a giorni e non frazionatamente ad ore (fonte Aran), perchè anche il testo della norma è poco chiaro.

  5. roberta dice:

    buongiorno, una domanda: l’applicazione ha effetto retroattivo? mi spiego, per chi ha usufruito di giorni di malattia per visite specialistiche nel mese di novembre quei giorni vengono convertiti in ferie o permessi??? grazie

  6. Neo dice:

    Vorrei vedere, se uno ha usufruito di tutti i permessi per motivi personali (3 all’anno) e dovrà sottoporsi ad una colonscopia o gastroscopia, come la mettiamo.. Usando le ferie ? E se non ne ha piu ? O deve fingersi malato per coprire l’assenza con certificazione medica ?
    Poi scrivono, per combattere l’asenteismo . Ma stiamo scherzando ? Uno per non andare a lavoro va a farsi una visita pagando pure il ticket o peggio in visita privata la tariffa del medico..
    E’ semplicemente una norma IDIOTA che non serve assolutamente a niente

  7. CARLO BARBERIO dice:

    Voevo sapere quanti giorni sono a disposizione del dipendente per visite specialistiche, in quanto mi è stato riferito che posso usufruire di solo tre giorni per anno per visite. Grazie

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