La mobilità e il trattamento economico

In questi giorni, si è fatto un gran parlare della mobilità, soprattutto alla luce delle possibili modifiche del decreto legge di “Rivoluzione” della pubblica amministrazione.

In attesa di avere un testo definitivo e commentabile, riporto di seguito un interessantissimo approfondimento di Roberto Maria Carbonara in merito al trattamento economico da garantire in caso di mobilità.

 

 

1. Introduzione alla criticità.

 

Nel numero 4/2014 di Personale News, ci eravamo lasciati con i seguenti interrogativi: “le indennità ad personam riconosciute ai dipendenti pubblici trasferiti da un ente all’altro per mobilità volontaria e preordinate ad evitare la reformatio in peius del relativo trattamento economico, continuano a sussistere a seguito della novella legislativa concernente l’esercizio finanziario 2014?” E, non solo: “sono riassorbibili dai miglioramenti contrattuali conseguiti presso la nuova amministrazione di destinazione o permangono in eterno al netto di questi miglioramenti?”[1].

La giurisprudenza, come ci accingiamo a scoprire, inizia ad elaborare le prime risposte.

 

 

2. La situazione “antemarcia”.

 

Prima dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)[2], la situazione era allocabile, all’incirca, nei termini di seguito esposti.

Gli artt. 202 del d.p.r. 3/1957 e 3, comma 57, della legge 537/93 consentivano la corresponsione, (soltanto) agli impiegati statali che si trasferissero in altra amministrazione statale, di un assegno ad personam, utile a pensione, non riassorbibile né rivalutabile, pari alla differenza tra lo stipendio tabellare/fondamentale già goduto presso l’amministrazione di provenienza e quello di nuova destinazione.

Poi, la contrattazione collettiva nazionale di lavoro aveva esteso tale corresponsione, nel senso della non riassorbibilità dagli incrementi economici di destinazione:

–        obbligatoriamente, nei casi di trasferimento dai Ministeri all’ANAS e agli enti locali;

–        facoltativamente, negli altri casi; a discrezione, quindi, dell’ente ricevente.

Difatti, l’unico elemento d’incertezza, risolto ut supra, coinvolgeva esclusivamente lo specifico punto della riassorbibilità o meno dell’indennità, non ponendosi assolutamente in dubbio la debenza del riequilibrio economico di partenza tra un ente e l’altro, ai sensi dei principi generali che presidiano (o presidiavano?) la materia, fondati (per l’appunto) sul divieto di reformatio in peius ovvero “Il riconoscimento di un assegno ad personam, destinato a compensare la perdita di retribuzione subita a causa del trasferimento, è infatti una misura imposta in ogni caso dal principio dell’irriducibilità della retribuzione, mentre cosa diversa è la pretesa della non assorbibilità dell’assegno, rispetto alla quale occorre individuare una precisa norma, contrattuale o legale, che derogando al principio generale dell’assorbibilità, riconosca il diritto al mantenimento dell’assegno”[3].

 

 

3. Un cambiamento progressivo.

 

Già con la legge 28 novembre 2005, n. 246 era stato introdotta in nuce una norma che poteva minare il principio del divieto di reformatio in pejus, precisamente il comma 2-quinquies dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001.

Tale norma dispone: “Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.

Sulla portata precettiva di tale norma, soprattutto nei confronti degli enti locali, vi sono state diverse posizioni. La Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto che la disposizione in commento escludesse già la possibilità di riconoscere un trattamento perequativo, nemmeno di tipo riassorbibile, al personale transitato per mobilità congiunta[4].

Con la legge di stabilità 2014 il legislatore completa il quadro eliminando le norme che concretizzano la “diversa previsione”.

Il comma 458 del suo articolo unico ha, in effetti, abrogato tout court (tranciato!) gli esiziali artt. 202 e 3, comma 57 (sopracitati), travolgendo ogni cosa, anche il divieto di reformatio in peius?

 

 

4. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.

 

La primissima applicazione giurisprudenziale delle innovazioni cassatorie contenute nella legge 147/2013, risulta essere molto prudente, se non addirittura vanificatoria delle intervenute abrogazioni.

In via incidentale ha analizzato la norma il TAR Umbria[5]. Non si è trattato di un esame approfondito in quanto la vertenza sottoposta allo scrutinio dei magistrati amministrativi risaliva al 2008, allorché il Ministero della Giustizia ha disposto la cessazione della erogazione di un assegno ad personam in forza del fatto che l’interessato aveva effettuato un passaggio di carriera (dall’area B all’area C).

Da un lato non si è potuto non riconoscere un tentativo di parziale superamento del principio del divieto di reformatio in peius, sia per ragioni di contenimento della spesa pubblica che per esigenze di perequazione retributiva tra lavoratori aventi la medesima qualifica ed anzianità di servizio.

Dall’altro, però, si è sovrapposta alla immediata cogenza e precettività di siffatto superamento – producendone il sostanziale, seppur contingente, annientamento – la perdurante vigenza dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001[6], in forza della quale la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamento o comunque amministrative che attribuiscano ai dipendenti (come nel caso di specie) incrementi retributivi non previsti (non tanto nella loro applicazione analitica/operativa, quanto nella loro essenza genetica) dalla contrattazione collettiva, interviene soltanto a far data dalla tornata contrattuale immediatamente successiva alla novella normativa, eventualmente caducatoria.

In altri termini, il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, non può che prodursi con le successive modalità e misure introdotte dai susseguenti contratti collettivi. Semplificando: la legge demanda alla successiva contrattazione collettiva la questione del riassorbimento sia nell’an che nel quantum.

Conseguentemente, in caso di mancato intervento (e sino all’intervento!) della contrattazione collettiva di comparto sull’eventuale riassorbimento dell’indennità in questione, non può che conseguire l’illegittimità del disposto riassorbimento.

Tale mancato intervento assume rilievo dirimente e paralizzante, essendo – allo stato – la contrattazione l’unica fonte deputata dalla legge ad intervenire nella materia[7].

Nel contempo, nulla quaestio sulla assolutezza della debenza dell’indennità perequativa in quanto tale.

Riportando i ragionamenti sull’orizzonte relativo agli enti locali, salvo aderire alle rigide posizioni della Ragioneria generale dello Stato, continua (almeno per il momento) a doversi corrispondere l’indennità perequativa.

Tale indennità, continua ad essere obbligatoriamente non riassorbibile nei casi di trasferimento dai Ministeri, facoltativamente negli altri.

 

[1] Carbonara Roberto Maria, “La mobilità prima di tutto”, Personale news, n. 4/2014, pp. 8-14.

[2] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=

[3] Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro, sentenza 28 marzo 2013, n. 160; Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 aprile 2012, n. 5959; Tribunale di Bergamo (in funzione di giudice del lavoro), sentenza n. 674/2011; CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004, dichiarazione congiunta n. 24; CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 18 dicembre 2003, punti nn. 1 e 2; CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 5 ottobre 2001, artt. 26-29.

[4] Ragioneria generale dello Stato, note nn. 15705 del 21 febbraio 2014 e 21487 del 12 marzo 2014, in risposta a quesiti fatti dal Comune di Rende. Tali note sono scaricabili dalla pagina: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit–i/Ordinament/Tematiche-in-materia-di-personale-degli-enti-locali/Trattamentoeconomicoperdipendentetrasferitopermobilitacongiunta/index.html.

[5] TAR Umbria, sezione I, sentenza 6 maggio 2014, n. 248.

[6] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=

[7] TAR Umbria, cit.

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12 pensieri su “La mobilità e il trattamento economico

  1. Bezzi Domenico dice:

    Gentile dott. Gianluca,
    Tutti gli insegnanti transitati in mobilità all’INPS ex OM 217/1998, in seguito ai miglioramenti economici susseguitisi da settembre 1998, hanno visto riassorbito gradualmente l’assegno ad personam determinato dall’anzianità conseguita in seguito ai cosiddetti gradoni maturati in base agli anni di servizio nella scuola (progressione orizzontale) .
    Tanti miei colleghi ed io stesso , in pensione dopo il 40° anno di servizio, non abbiamo potuto beneficiare della pensione che sarebbe spettata se fossimo rimasti nell’ente di provenienza, essendo la nostra di oltre 250 € netti inferiore a quella maturata dall’insegnante pensionato di pari grado e servizio.
    Le sentenze di merito , in seguito ai ricorsi, ci hanno trovato talvolta vincenti,talvolta perdenti , ma, nei giudizi di legittimità soccombenti.Siamo incappati in un piena reformatio in pejus.

    E’ gradito un suo parere in merito al danno in cui sono capitato unitamente agli altri 800 insegnanti in mobilità verso l’INPS. La mia pensione , da marzo 2010, si attesta intorno ai 1600 €, sono entrato all’INPS dopo 27 anni di ruolo nella scuola media primaria.
    Sentiti ringraziamenti.

  2. monica dice:

    Gent.mo sig. Gianluca,
    desidero sapere una vostra opinione circa il diritto ad assegno ad personam nel caso in cui la mobilità sia avvenuta da un ente in cui non è stato ultimato il periodo di prova per gravi motivi famigliari. Ho letto che il periodo di prova può essere concluso nel nuovo ente. Le risulta che sia così?
    Grazie .Monica

  3. Beccaria dice:

    Dopo tanti anni di carriera come segretario comunale sono transitato in mobilita’ volontaria per cessione del contratto di lavoro in altro ente, che si ostina a riconoscermi solo il minimo contrattuale pari a circa euro 11.000,00 nonostante le elevate responsabilita’ e nonostante espressa previsione nel mio contratto di lavoro dell’indennita’ di posizione adeguata – il solo bando di mobilita’ parlava di un minimo a causa di un perdurante blocco dei fondi produttività- senza neanche riconoscermi l’assegno ad personam
    Devo andare in giudizio o posso tutelarmi acquisendo qualche parere Aran?
    Grazie

  4. cecilia pulcini dice:

    SOS: sono transitata dall’INAIL alla scuola in data 01/09/2008 per vincita concorso pubblico. nella ricostruzione carriera mi spetta l”‘Assegno ad personam” per la differenza tra la retribuzione pensionabile in godimento alla data del passaggio (31/08/2008 con 14 anni di servizio inail) e quella in godimento c/o la scuola? grazie cecilia pulcini

  5. Antioco dice:

    Non trovo il mio caso. Io sono transitato da un’area ad un’altra, nella stessa amministrazione (Regione Sardegna), per selezione interna (titoli ed esame); ora mi trovo a percepire, dal 2010, una retribuzione inferiore, è possibile?

  6. fabio dice:

    Problema: nel 2011 mi sono trasferito dall’Università al Comune del mio paese. Ho avuto un trattamento in peius e non mi riconoscono nemmeno l’indennità di ateneo in quanto accessorio (pur essendo uguale per tutti nel CCNL Università). Ho fatto la domanda di adeguamento del trattamento economico nel 2012 e il COmune non mi ha risposto. Ho fatto altri due solleciti e ancora non ho avuto risposto. Ora, a voce, ho saputo che non accoglieranno la mia richiesta in quanto il trattamento il peius è stato abolito.
    Domanda: ma se io ho fatto domanda nel 2012, non ho avrei diritto ancora all’adeguamento? Inoltre, venendo dall’Università (MIUR), non dovrei avere un assegno NON riassorbibile?
    Mille grazie

  7. guseppe sannino dice:

    per farsi riconoscere l’anzianità di servizio pregressa nella posizione giuridica di agente di polizia municipale a tempo pieno ed indeterminato (C1) nella nuova amministrazione per vincita di concorso (sempre lo stesso profilo e categoria) e senza interruzione, è possibile? e se si, quali sono i riferimenti normativi da citare nella richiesta?
    grazie

  8. Fabio Cantaro dice:

    Le rifaccio la domanda in quanto non ho ancora avuto risposta e la ringrazio anticipatamente.
    Problema: nel 2011 mi sono trasferito dall’Università al Comune del mio paese. Ho avuto un trattamento in peius e non mi riconoscono nemmeno l’indennità di ateneo in quanto accessorio (pur essendo uguale per tutti nel CCNL Università). Ho fatto la domanda di adeguamento del trattamento economico nel 2012 e il COmune non mi ha risposto. Ho fatto altri due solleciti e ancora non ho avuto risposto. Ora, a voce, ho saputo che non accoglieranno la mia richiesta in quanto il trattamento il peius è stato abolito.
    Domanda: ma se io ho fatto domanda nel 2012, non ho avrei diritto ancora all’adeguamento? Inoltre, venendo dall’Università (MIUR), non dovrei avere un assegno NON riassorbibile?
    Mille grazie

  9. fabio dice:

    Gent.mo Dott. Bertagna.
    Mia moglie è stata trasferita, tramite mobilità volontaria, dall’Università al Comune (dove tutt’ora lavora) in data 31/12/2010.
    Nonostante la domanda per il miglioramento del trattamento economico in peius e nonostante i successivi solleciti (per non fare perdere di validità), il Comune ha ignorato queste richieste. In particolare non le veniva riconosciuta l’indennità di Ateneo che all’Università era si considerato un accessorio, ma di fatto normato dal CCNL ed uguale per tutti i dipendenti delle Università italiane.
    Nel 2014, finalmente, il Comune ottiene una risposta dall’ARAN che da ragione a mia moglie. Nonostante tutto, successivamente il Comune decide di ignorare anche questa e a fine del 2016 ci risponde che in correzione della comunicazione dell’ARAN, siccome hanno fatto degli approfondimenti, sono arrivati alla conclusione di bocciare la richiesta di mia moglie in base all’art. 30 del DLGS 165/2011 e alla legge 246/2005 e da ultimo per la legge di stabilità del 2014, comma 458.
    Nel 2017 mi sono rivolto ad un avvocato che intimato un invito di conciliazione al Comune in modo da non fare decadere la nostra istanza.
    Le chiedo:
    1) essendo stata mia moglie trasferita nel 2010, ha diritto ad un assegno o no?
    2) se si, è di tipo non riassorbibile?
    3) Entro ogni triennio noi abbiamo presentato solleciti ed inviti tramite raccomandate e/o brevi mano protocollate. Siamo nei termini per un eventuale ricorso?
    4) eventualmente quali riferimenti normativi devo usare come pezza d’appoggio per motivare la mia richiesta anche davanti al Giudice?

    La ringrazio di cuore e la saluto cordialmente
    ps. non pubblichi il mio nome/email
    Grazie

  10. Walter Schettini dice:

    Buongiorno !
    Sono un dipendente dell’Amministrazione penitenziaria da 12 anni e percepisco uno stipendio di € 1.560 ora, se dovessi vincere un concorso come insegnante delle scuole medie potrei adire allo stesso stipendio ? Se si, qualora nella scuola non mi venisse riconosciuto a quale norma devo far riferimento affinchè venga riconosciuto un mio diritto ? ( Mi scuso per le domande nude e crude ma purtroppo siamo in uno Stato che molte volte devi battere i pugni sul tavolo per ottenere quello che ti spetta ).
    Saluti

  11. marco caso dice:

    sono un’assistente giudiziario del tribunale di napoli ex appartenente alle forze dell’ordine passato a ruolo civile come impiegato amministrativo e nel 2015 passato al tribunale di napoli con mobilità volontaria.Mi hanno tolto l’assegno riassorbibile perchè dicono che l’art. 30 non lo prevede, io non ne sono del tutto convinto.

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