L’abrogazione dell’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, comporta, anche, la disapplicazione della verifica che il rapporto tra spese di personale e spese correnti (conteggiando anche il valore delle società partecipate, delle istituzioni e della aziende speciali) sia al di sotto del 50%, quale condizione per procedere a nuove assunzioni di personale. In tale norma, era pure prevista l’emanazione di un d.p.c.m. con le istruzioni per il calcolo, ma tale decreto non è mai stato approvato.
Il rapporto in questione, però, non cessa di esistere nel sistema dei parametri di virtuosità da tenere sotto controllo negli enti locali.
Infatti:
– il comma 557 (art.1) della legge 296/2006 afferma che il contenimento delle spese di personale da un anno all’altro deve avvenire utilizzando, come leva, anche la “riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
– l’art. 3 del d.l. 90/2014 afferma che gli enti locali “coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.
I soggetti indicati all’articolo 18, comma 2-bis[1], sono proprio le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le aziende speciali e le istituzioni[2].
Quindi, ancorché sparisca il limite del 50%, il rapporto va sempre attentamente monitorato. Ovviamente, saranno necessari, anche su questi aspetti, alcuni chiarimenti. Infatti, le criticità non mancano:
– la riduzione della percentuale tra un anno e l’altro è obbligatoria?
– fino a quanto si può spingere il “coordinamento” delle politiche assunzionali di società partecipate, istituzioni e aziende speciali?
– dopo la formulazione dell’art. 3 del d.l. 90/2014, il rapporto tra spese di personale e spese correnti di società partecipate, aziende speciali e istituzioni, è da effettuare singolarmente per la singola realtà oppure è sempre compito dell’ente locale, in un calcolo aggregato?
Interrogativi che, per ora, sono completamente senza risposta.
[1] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art38!vig= [2] Per un approfondimento su questa tematica, rimandiamo a: Ferrari Mario, “Ancora sul personale dI aziende speciali, istituzioni e società”, Personale News, n. 13/2014, pp. 3-6.
dopo la formulazione dell’art. 3 del d.l. 90/2014, il rapporto tra spese di personale e spese correnti di società partecipate, aziende speciali e istituzioni, è da effettuare singolarmente per la singola realtà oppure è sempre compito dell’ente locale, in un calcolo aggregato?
“…anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.
pare che il calcolo sia a livello di singolo soggetto e non aggregato.