Incrementi di parte stabile previsti dal CCNL

Secondo me, a volte, la troppa prudenza rischia di giocare brutti scherzi. Ci sono delle regole, che spesso, anche a seguito dei controlli della Corte dei conti o della Ragioneria Generale dello Stato, si rischia di dilatare fino a farle diventare limiti invalicabili.

In questo caso, la regola, è abbastanza semplice: ciò che LEGITTIMAMENTE un anno confluisce nelle risorse stabili del fondo delle risorse decentrate, lì si consolida nel tempo.

E’ il caso degli incrementi previsti dal CCNL del 2006 e del 2008, nonostante vi fosse la parolina “a valere per”, modo di dire appartenente alle modalità e alle tempistiche della contrattazione, nonchè alle risorse a disposizione di Sindacati e Aran.

Recentemente, proprio l’Aran, ha rilasciato un chiaro parere sull’argomento.

Orientamento applicativo ARAN RAL_1709, pubblicato il 14 ottobre 2014:

“A suo tempo, un ente, con decorrenza dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, ha incrementato le risorse decentrate stabili, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006, secondo la percentuale ivi prevista, in quanto in possesso del richiesto presupposto di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, calcolato con riferimento ai dati del bilancio consuntivo stesso relativo all’anno

Ai fini del mantenimento di tale incremento, anche negli anni successivi è necessario verificare la ulteriore persistenza del requisito contrattuale, volta per volta, anche per ciascuno di tali anni?

Relativamente a tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) l’art. 4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006, in presenza delle condizioni economico-finanziarie ivi previste, ha consentito, presso ciascun ente, un solo incremento delle risorse stabili, di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, di una percentuale pari allo 0,5% del monte salari dell’anno 2003, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per il 2006;

b) il comma 8 del medesimo art. 4 del CCNL del 9.5.2006, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo o applicazioni non corrette della disciplina contrattuale ha previsto espressamente che la verifica della sussistenza dei parametri di bilancio dovesse essere effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativi all’anno 2005;

c) trattandosi di un incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, l’importo corrispondente a tale incremento, ove disposto per la presenza del previsto parametro nel 2005, si è consolidato definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa;

d) conseguentemente, alla luce della richiamata disciplina contrattuale, si esclude che per la conservazione delle risorse di cui si tratta negli anni successivi (2007, 2008, 2009, ecc.) fosse necessaria, con riferimento anche agli stessi, la verifica del rispetto del parametro finanziario stabilito dal richiamato art. 4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006”.

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Un pensiero su “Incrementi di parte stabile previsti dal CCNL

  1. donato benedetti dice:

    E’ un parere doveroso ! Se l’imputazione va alla parte stabile del fondo ex art. 31 -2° comma – CCNL 22.1.2004, non può che essere chiaro trattarsi di risorse che restano sul fondo per sempre,applicandosi il regine delle risorse fisse.

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