Faccio davvero fatica a commentare la Deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie, con la quale vengono sdoganate le assunzioni degli enti locali a valere sui resti della capacità assunzionale degli anni precedenti.
Ho già scritto cosa ne penso (https://www.gianlucabertagna.it/2015/06/27/i-resti-la-capacita-assunzionale-e-il-comma-424/) e non voglio correre il rischio di essere pesante.
Quindi mi limito a due considerazioni (che poi sono due domande).
UNO
La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 19/2015 ha condiviso quanto affermato dalla Sezione remittente, ovvero che: “la novella in esame appare introdurre una lex specialis valevole per i soli anni 2015 e 2016” che integra un regime derogatorio alla disciplina generale che regola le facoltà assunzionali – soprattutto per i profili dei vincoli assunzionali – finalizzato a destinare tutte le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato alla realizzazione di due obiettivi: l’immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell’Ente e la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Una volta venute meno le ragioni che giustificano la deroga troveranno nuovamente applicazione le disposizioni della disciplina ordinaria”.
La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 26/2015, afferma: “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”.
DOMANDA: Ma non c’è contraddizione tra le due conclusioni?
DUE
Ipotizziamo anche che, quello che dice la Corte dei Conti, ovvero che si possono fare concorsi a tempo indeterminato per assumere sulla capacità assunzionale degli anni precedenti, sia corretto. Rimane a questo punto un piccolo dettaglio. Prima di un concorso è necessario:
- Verificare la disponibilità dei dipendenti in disponibilità ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 165/01 (e già mi sembra un assurdo, visto che il comma 424, individua gli enti locali come destinatari dei soprannumeri degli enti di area vasta);
- Avviare un bando di mobilità volontaria sulla base di quanto previsto dall’art. 30 del d.lgs. 165/01.
DOMANDA: Ma come faccio a pubblicare un bando di mobilità volontaria, aperto a tutti, visto che la stessa Corte dei Conti della Deliberazione n. 19/2015 ne ha sancito il divieto se non riservato ai dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta?
Io non ho risposte.
ALLEGATO: CORTE CONTI – SEZIONE AUTONOMIE – DELIBERA N. 26/2015
The answer, my friend, is blowin’ in the wind,
The answer is blowin’ in the wind.
“Bob Dylan”
Guarda che se un Ente dispone di proprie graduatorie o magari vuole attingere da graduatorie di altri Enti non deve mica esperire la procedura di mobilità volontaria! Questa è obbligatoria solo prima dell’indizione di un concorso.. ma se tu una graduatoria a cui attingere ce l’hai già devi scorrererla, altrimenti il ricorso è scontato! La mobilità ex art 34-bis invece devi farla ovviamente, in quanto come da norma è obbligatoria prima dell’assunzione di personale (non prima dell’indizione di un concorso come per la mobilità volontaria)
Giusto quello che dici Peppe. Io stavo ipotizzando, però, lo svolgimento di un nuovo concorso.
Grazie della precisazione!
Ciao Gianluca, e se l’Ente ha concluso la procedura di mobilità volontaria a Dicembre 2014 e proceduto con concorso nel 2015? Tra l’altro le mobilità riservate e finalizzate alla ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province delle province stanno andando tutte deserte.. Un comune cosa dovrebbe fare a questo punto?? A mio parere la Deliberazione n. 26/2015 ha chiarito quanto già indicato nell’art 4 comma 3 DL 19 giugno 2015, n. 78 e confermato altresì l’interpretazione anci.