Rispetto al file di Excel che ho messo a disposizione la settimana scorsa, mi preme fare due precisazioni.
1. Come recita l’art. 1 comma 236 della legge 208/2015, è necessario tenere conto, nel saldo dei dipendenti ai fini della riduzione del fondo dal 2016, dei dipendenti assumibili sulla base del turn-over vigente. La dizione è ancora alquanto oscura, tenuto conto che il turn-over si calcola in Euro mentre la riduzione del fondo in numero di dipendenti. Si potrebbe ritenere che i posti assumibili siano preventivamente individuati nella programmazione triennale del fabbisogno e, di conseguenza, conteggiati a maggior favore per la minor decurtazione del fondo. Certo, qualche chiarimento in più servirà.
2. Ho aggiunto la riga delle retribuzioni degli incaricati di posizione organizzative imputate a bilancio negli enti senza la dirigenza, perchè, secondo me, fin da sempre, la norma non parla di “fondo” o di fonti di finanziamento, ma di “trattamento accessorio” e non c’è dubbio che retribuzione di posizione e risultato lo siano. Tale ragionamento è poi stato confermato, quattro anni dopo, dalla Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti. Tra l’altro, per analogia con quanto accade negli enti con la dirigenza, non si fa distinzione quando un dipendente cessa se ha o non ha la retribuzione di posizione, ma si opera una decurtazione sulla costituzione totale del fondo. Infine, ritengo, che il valore da inserire non sia quanto effettivamente erogato, ma piuttosto la somma dei valori delle posizioni organizzative così come risultante da pesatura ufficiale delle aree.
Buongiorno dott. Bertagna.
La decurtazione del “FONDO” per POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATE DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA, è riferito all’art. 9 comma 2bis, che prevede che venga “automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Non vuole riferirsi alle decurtazioni in fase di ricostruzione/costituzione del fondo per il salario accessorio percepito precedentemente da quei dipendenti ai quali è stata poi attribuita la P.O.?
E’ corretto?
Salve dott. Bertagna!
Vorrei chiederle:
– Nel ritenere corretta l’interpretazione che vorrebbe necessaria la decurtazione del fondo per finanziare le retribuzioni di posizione e risultato di quei dipendenti che vengono incaricati di P.O., …Lei … fa riferimento al solo art. 9 comma 2bis , ossia fondo “automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
– …e non anche alle decurtazioni da applicare in occasione di ricostruzione/costituzione del F.S.A. per la parte di salario accessorio antecedentemente liquidato ai dipendenti poi incaricati di P.O.?
Saluti e grazie.
D.V.
Egr. dott. Bertagna, volevo chiederLe se è possibile e come inserire nel modello le PEO e indennità di comparto riacquisite al fondo per effetto delle cessazioni e come posso dare atto che, rispetto a queste, sia stata fatta la contestuale riduzione per non superare la costituzione fondo 2016.
saluti e grazie.
S.P.
Buongiorno dott. Bertagna,
a proposito dell’inclusione nel blocco del trattamento accessorio dei trattamenti delle indennità delle posizioni organizzative, concetto che mi pare chiaro, le chiedo se ritiene che sia rispettato il limite se, ad esempio, una nuova p.o. viene istituita e la relativa indennità finanziata in parte da decurtazione del fondo (per quanto il dipendente già godeva dal fondo) ed in parte da altri risparmi sulle indennità delle p.o. esistenti.
saluti e grazie