Fondi decentrati, lo sforamento di patto o pareggio non blocca gli aumenti finanziati con «vecchie» risorse

Due recenti deliberazioni della Corte dei conti della Sardegna aiutano gli operatori degli enti locali a focalizzare alcuni aspetti sulla costituzione del fondo del salario accessorio. Al di là della novità portata dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che ha posto il tetto finanziario al trattamento accessorio dell’anno 2016 senza più operare la decurtazione per i dipendenti che cessano dal servizio, le modalità di quantificazione delle poste del fondo rimangono quelle previste dai contratti nazionali di lavoro come vincolate dall’articolo 40 del Dlgs 165/2001. Ai magistrati contabili sardi sono quindi state poste due questioni particolarmente interessanti: come si calcolano questi limiti in caso di costituzione di un’Unione di comuni e quali risorse possono integrare il salario accessorio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità o del pareggio di bilancio.

I limiti al fondo dell’Unione
Con la delibera 60/2017viene esaminato il caso della costituzione del fondo di un’Unione appena nata. L’amministrazione si chiede a quali limiti si debba attenere, tenuto conto che i singoli Comuni partecipanti alla forma associativa hanno comandato i dipendenti al nuovo soggetto. I magistrati ricordano che, in questi casi, le somme inerenti il personale devono essere determinate applicando il criterio del «ribaltamento delle quote» di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all’Unione. Pertanto, la costituzione del fondo, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a saldo zero, e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto si veda anche la delibera 8/2011 della sezione delle Autonomie).

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