Durante una giornata di formazione mi è stato detto che su un quotidiano specializzato è stata evidenziata la novità di un divieto di assunzione qualora non si rispetti il pareggio di bilancio per un 3% delle entrate finali.
Ho verificato la situazione e non si tratta di un nuovo divieto, quanto piuttosto di una norma di maggior favore.
Queste le disposizioni:
L’art. 1 comma 475 della legge 232/2016 pone il divieto di qualsiasi assunzione se non si rispetta il pareggio di bilancio:
e) nell’anno successivo a quello di inadempienza l‘ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologiacontrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
L’art. 1 comma 475 della legge 232/2016 come modificato afferma:
Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell’ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione. Resta ferma l’applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.
Conclusione: se il mancato rispetto del pareggio è inferiore al 3% delle entrate finali, anzichè ricadere nella sanzione del divieto di qualsiasi assunzione, la sanzione è solo limita alle assunzioni a tempo indeterminato.
Se però il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti superiore al 3 per cento nell’anno successivo a quello di inadempienza l‘ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione
Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 (inferiore al 3%) si sia verificato in anno antecedente al 2016, ma la sanzione sia stata comminata nel 2017, a valere per il 2018, si può “beneficiare” della norma di maggior favore?