Innanzitutto, va ricordato, come ormai da giurisprudenza consolidata, che la limitazione di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non è riferita al solo “fondo”, bensì al più ampio concetto di trattamento accessorio.
Tra quest’ultima definizione rientrano sicuramente le retribuzioni corrisposte ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza anche se “pagate” a bilancio.
Si potrebbe, quindi, riassumere così la situazione per l’anno 2018 per un ente SENZA LA DIRIGENZA:
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LIMITE DA NON SUPERARE
+ Fondo anno 2016
– Voci del fondo 2016 escluse
+ Valori delle posizioni organizzative anno 2016.
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CALCOLO DEL 2018
+ Fondo anno 2018
– Voci del fondo 2018 escluse
+ Valori delle posizioni organizzative anno 2018.
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Se il valore del 2018 così determinato è più alto di quello del 2016 come sopra calcolato si dovrà operare una riduzione.
Se il valore del 2018 è invece inferiore a quello del 2016, si rispetta il dettato dell’art. 23 comma 2.
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Ricordo che:
– il fondo del 2018 non deve “guardare” al 2017, ma all’anno 2016.
– il fondo del 2018 non deve PER FORZA essere uguale a quello del 2016 (ogni incremento del fondo 2018 va prima di tutto disposto sulla base delle condizioni previste dai CCNL).
Il comune nel 2015 non ha rispettato il Patto di stabilità, pertanto nel 2016 è stato penalizzato e per il 2017 ha fatto riferimento per legge al Fondo 2015: Per il 2018 deve ancora fare rierimento al 2015?
Nel tetto al salario accessorio può essere ricompresa la maggiorazione dell’indennità di posizione del segretario comunale responsabile di servizio?
Nel caso di ente con Dirigenza, come limite è da considerare la somma del Fondo Dipendenti, delle posizioni organizzative e del Fondo Dirigenti oppure il confronto è da effettuare fra fondo dip + posizioni e dirigenti, separatamente?
Nel calcolo degli importi per le P:O: il nostro Ente nel 2016, essendo andata in pensione il responsabile della Ragioneria, non ha assegnato la P.O. ed essendo un comune sotto i 5000 abitanti la responsabilità è stata assunta dal Sindaco.
Ora il posto è stato ricoperto quindi si chiede se l’importo da determinare per le p.o. essendo quellodel limite del 2016 è quello effettivamente erogato o quello che era al momento del pensionamento della ex dipendente atteso che ora si vuole ripristinare la p.o.