Vorrei fare una riflessione sulla questione della retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa che, per tutti gli enti, con il CCNL 21 maggio 2018 vengono imputate a bilancio e non prelevate dal fondo delle risorse decentrate. Io penso che uno degli errori più rilevanti nell’affrontare la situazione risieda nell’usare la terminologia “fondo” quando si ragiona di tali compensi. Non esiste nessun fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il fondo è un aggregato quantificato attraverso un insieme di voci che lo costituiscono. Invece, le posizioni organizzative, sono “semplicemente” finanziate su capitoli di bilancio.
L’errore di utilizzare questo termine nasce, probabilmente, dal fatto che al momento attuale sia il fondo delle risorse decentrate che l’ammontare della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono rilevanti ai fini dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, che prevede di non superare il tetto dell’anno 2016 con il trattamento accessorio. Ma i due aggregati sono ben diversi: il fondo è un’entità a se stante che si costituisce sulla base di ferree regole indicate all’art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, le posizioni organizzative sono invece un istituto a cui corrisponde una specifica retribuzione (di posizione e di risultato) imputata a bilancio.
Già questa precisazione permette, quindi, di affermare che un eventuale risparmio a consuntivo sui capitoli in cui sono finanziate le posizioni organizzative non potranno mai confluire nel fondo delle risorse decentrate.
Eventualmente, se a monte del processo organizzativo, l’ente prevede minori stanziamenti per un nuovo assetto delle posizioni organizzative, allora si possono creare i presupposti per integrare il fondo delle risorse decentrate, ma sempre facendo riferimento ad una delle voci di cui all’art. 67 del CCNL. Diciamo che non vi è alcun automatismo e che, comunque, le possibilità di incremento del fondo in questo caso di riorganizzazione e minor costo delle posizioni organizzative, va portato al tavolo del confronto delle relazioni sindacali.
Se, invece, l’ente volesse aumentare il valore delle posizioni organizzative (nuovo assetto, nuova pesatura, ecc.), dovrà invece trovare l’accordo con i sindacati in sede di contrattazione se tali incrementi comportano la necessità di ridurre il fondo per rimanere nel tetto dell’anno 2016.
Manovre complicate, certo, ma non chiamiamolo “fondo delle posizioni organizzative”.