E’ stata pubblicata la Deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale, finalmente, è stato ribaltato il precedente principio di diritto alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro.
Ecco quindi le conclusioni della Corte dei conti:
“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.
ALLEGATO: CORTE CONTI AUTONOMIE – DELIBERAZIONE N. 18/2018 – DIRITTI DI ROGITO SEGRETARI