Spesso, mi viene fatta questa domanda: Anche i valori delle posizioni organizzative (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) rientrano nel tetto del trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Per la quantificazione, dobbiamo fare riferimento a un principio di cassa o di competenza?
A mio parere, i due termini che devono essere presi a riferimento per valutare la quantificazione delle somme per le posizioni organizzative sono i seguenti:
- “destinate”, così come indicato dall’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017
- “finalizzate” così come indicato dall’art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018.
Come è possibile vedere non si utilizza mai il termine di “pagato” quanto quello di che più si avvicina ad un concetto di competenza.
Il valore, quindi, dovrebbe essere quello che l’ente finalizza, stanzia a bilancio, destinata a questo istituto. È evidente che tale dato si può ricavare da:
- Pesatura del nucleo di valutazione delle aree;
- Decreti di nomina del sindaco;
- Stanziamento nel bilancio di previsione.
Ad ulteriore conferma, va anche sottolineato che come il fondo del trattamento accessorio è costituito sulla base di un valore di competenza, anche in questo caso non si può che ragionare allo stesso modo, dovendosi sempre garantire un valore omogeneo.
Questi elementi, quindi, propendono per una interpretazione a favore di un concetto di competenza. Se l’ente un anno paga meno per posizioni organizzative è comunque un valore positivo per la finanza pubblica, ma allo stesso tempo non vieta all’ente di considerare quale limite la somma “destinata” o “finalizzata”, cioè quella di competenza.
Aggiungo: i risparmi rispetto alla somma stanziata o finalizzata dall’amministrazione, non potranno mai confluire nel fondo del trattamento accessorio dei dipendenti. S
Situazione diversa è se, invece, l’ente stanzia o finalizza meno nell’ambito dell’assetto organizzativo: in questo caso scatta una FACOLTÀ di aumentare il Fondo (di fatto non c’è un automatismo, ma si crea uno spazio all’interno del tetto 2016) previo confronto con i sindacati. Il Fondo potrà però essere incrementato nel rispetto di una delle voci elencate all’art. 67 comma 2 o comma 3.
Buonasera!
Nell’articolo sopra riportato afferma “i risparmi rispetto alla somma stanziata o finalizzata dall’amministrazione per posizioni organizzative, non potranno mai confluire nel fondo del trattamento accessorio dei dipendenti.”
Le chiedo: nemmeno se per destinare tali somme ha decurtato il fondo del trattamento accessorio dei dipendenti?
Egregio Dott. Bertagna, non riesco a trovare una sentenza (non so se del giudice ordinario, contabile o amministrativo) ovvero di deliberazione della Corte dei conti, con la quale, in merito al trattamento accessorio delle Posizioni organizzative non si parla di onnicomprensività dello stesso bensì di specialità di tale trattamento. E’ in possesso o a conoscenza di tale atto?
Grazie.