Come sappiamo, è finalmente stato superato l’art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999 che prevedeva: in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 29/93443, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
Adesso il CCNL 21/05/2018 prevede all’art. 67 comma 5:
- Gli enti possono destinare apposite risorse: b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c).
La disposizione cerca di semplificare anni ed anni di difficili incrementi del fondo alla luce dei pareri ARAN che si erano succeduti nel tempo. A dire il vero, l’Agenzia, già nel 2015, in risposta al Comune di Scandicci, aveva semplificato (e chiarito) un po’ le cose (si veda: https://www.gianlucabertagna.it/2015/07/26/ancora-sullart-15-comma-5/).
Ora, veniamo alla nuova norma. Se questa è la modalità di incremento del fondo, ovvero per obiettivi del piano della performance, con quale strumento vanno erogate le somme?
Gli utilizzi del fondo sono disciplinati dall’art. 68 del CCNL 21/05/2018, quindi è in tale norma che va ricercata la forma di destinazione adeguata. Il primo pensiero, ovviamente, va al fatto che trattandosi di incrementi collegati ad “obiettivi”, la voce principale di utilizzo delle somme è quella della “performance” organizzativa o individuale.
Personalmente, però, così come anche aveva affermato appunto l’ARAN nel parere sopra richiamato, non escludo che le somme possano essere destinate anche ad altre finalità. Provo a dire meglio con un esempio: mettiamo che un’amministrazione un anno decida di accogliere un evento particolare (una tappa del Giro di Italia, il raduno nazionale alpini, ecc. ecc.). Per questa attività, individua uno o più obiettivi del Piano della performance, e incrementa la parte variabile del fondo. A mio parere le somme potrebbero essere utilizzate per tutte le possibilità previste dall’art. 68 e quindi:
- performance individuale o organizzativa
- indennità condizioni lavoro
- indennità di responsabilità
- turno, reperibilità e maggiorazioni
e, perchè no, se polizia locale anche per:
- indennità di funzione
- indennità di servizio esterno.
Quindi: la legittimità dell’incremento del fondo sta nello stanziamento del Piano della performance con l’adeguata motivazione, ma non obbligatoriamente le somme in uscita sono vincolate a determinate indennità o compensi.
Domanda: L’incremento di cui parla ovvero per gli obiettivi, deve comunque sempre rientrare nei limiti del fondo del 2016?
Nunzio Princiotta – Polizia Locale San Giuliano Milanese
Sì.
Ma questo vuol dire che è sufficiente approvare un piano della performance per incrementare ai sensi della norma le risorse variabili, entro il tetto 2016? Mi sembra che la lettura – data da alcuni in questo senso – non possa essere questa.
Premesso che il piano della performance va approvato a prescindere, se vi sono alcuni obiettivi che meritano più attenzione per importanza, strategicità o altro, si può valutare anche tale incremento.