Il nuovo limite sul trattamento accessorio non si applica da subito!

L’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 ha previsto un nuovo modo di calcolo delle possibili assunzioni con successiva rideterminazione in più o in meno del limite al trattamento accessorio.

Secondo l’ANCI, nel documento a commento della norma che trovate QUI, la nuova disposizione si applica SOLO A DECORRERE DALLA DATA STABILITA DA UN FUTURO DECRETO ATTUATIVO. Nel commento all’intero articolo c’è infatti scritto: La nuova disciplina non è immediatamente applicabile, in quanto è previsto un decreto ministeriale attuativo, attualmente in discussione in Conferenza Stato Città ed autonomie locali. 

È quello che ho sempre sostenuto e che oggi, ancora una volta, provo a spiegare di seguito.

In queste settimane, sono stato spesso “contestato” per la mia rigida posizione sul fatto che le novità dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 (decreto “crescita”) in materia di trattamento accessorio siano collegate all’emanazione del decreto attuativo. Mi spiego meglio per chi non ha seguito la vicenda.

L’ultima frase di tale disposizione prevede che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. Da quando la decorrenza? Da subito o da quando uscirà il decreto attuativo previsto dalla stessa norma?

Buona parte della dottrina è favorevole all’immediata applicazione. Io starei un po’ più cauto e prudente. Ecco i motivi.

A me pare che la questione del trattamento accessorio sia strettamente correlata alla prima parte della norma, cioè quella che prevede che i nuovi meccanismi che si attiveranno per verificare le capacità assunzionali degli enti locali decorreranno dalla data stabilita in un decreto da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni. Infatti, la previsione del nuovo calcolo per quantificare il limite al trattamento accessorio, è scritta tutta di fila, senza neppure andare a capo, come fosse una conseguenza della prima parte che analizza i limiti sulle assunzioni (provate a vedere il testo sulla Gazzetta Ufficiale). Tra l’altro, tale regola è prevista anche al comma 1, quello per le regioni. Se fosse stata immediatamente operativa non sarebbe stato più corretto prevedere un comma apposito di modifica/integrazione dell’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017? Scritta così, tutto fa pensare quindi che il tutto sia correlato e si dovrà attendere pertanto la data indicata dal decreto attuativo.

Ma c’è un altro motivo su cui vorrei fermarmi, cioè la “copertura finanziaria”. Quando gli enti assumono lo fanno alla luce di norme ben definite e già conteggiate negli equilibri di bilancio dello Stato. Quindi, se ad esempio ci dicono che il turn-over è al 100 per cento è perché hanno calcolato tale possibilità nella formazione del bilancio dello Stato. Ora, se noi assumessimo il 100% dei cessati e per ognuno di essi aggiungessimo soldi al fondo del trattamento accessorio, siamo certi che tale azione sia già prevista negli equilibri finanziari generali? La norma prevede che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno siano individuate le fasce di riferimento ma anche le percentuali di incremento delle assunzioni. Ed è su queste, a parer mio, che poi scatterà l’aumento del fondo.

Non vedo, peraltro, nessun problema operativo, in quanto la nuova disposizione avrà efficacia dalla data individuata dal decreto e quindi senza effetti su eventuali scelte precedenti. E difficilmente verrà individuata una data retroattiva…

Poi, ognuno, liberissimo di pensarla come vuole. Io starei molto molto prudente.

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