Utilizzo delle graduatorie: per me, ci siamo!

C’è stata una deliberazione della Corte dei conti in materia di graduatorie dopo le modifiche della legge di bilancio. È la numero 41/2019 della Sezione Marche. I magistrati hanno trattato l’argomento con cura, attenzione, dedizione. Ne è uscito un documento che mi convince al cento per cento. Ne suggerisco, pertanto, la lettura a tutti. Magari stampandola e sottolineando le tante parti interessanti. È anche un ripasso di tutto ciò che è successo sull’argomento. Davvero: provare per credere.

Io, qua, mi limito a fare un riassunto:

– le graduatorie di concorsi banditi dopo l’1.1.2019 si possono utilizzare solo per i posti messi a concorso; queste gradutorie non possono essere utilizzate da altri enti;

– le graduatorie dal 2010 al 2018 (comprese quelle di concorsi banditi entro il 31.12.2018) si possono ancora utilizzare per lo scorrimento degli idonei e possono ancora essere utilizzate da altri enti;

– rimane valido l’art. 91 comma 4 del d.lgs. 267/2000 che prevede l’impossibilità di scorrere una graduatoria per posti creati o trasformati dopo la stessa;

– tutte le graduatorie (sia del 2019 che quelle degli anni precedenti) si possono ancora utilizzare per assumere a tempo determinato, in quanto l’art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 è ancora vigente, non è stato abrogato né modificato.

Non so che impressione faccia a voi, ma a me sembra tutto così scontato e chiaro. E aggiungo che al termine della lettura della Deliberazione ho tirato un sospiro di sollievo.

COLLEGAMENTI:

TESTO DELLA DELIBERA

ALTRI COMMENTI SULL’ARGOMENTO

Print Friendly, PDF & Email

4 pensieri su “Utilizzo delle graduatorie: per me, ci siamo!

  1. Ester dice:

    Concoro totalmente con lei dott. Gianluca Bertagna, ma rimane ancora non chiarito l’ambito territoriale circa l’utilizzo delle graduatorie in parola; nella fattispecie (premesso che l’utilizzo delle graduatorie di cui trattasi, inizialmente prevista solo per le amministrazioni centrali, è stata successivamente estesa a tutte le amministrazioni pubbliche dall’art. 14, comma 4bis, del d.l. n. 95/2012) alcuni segretari comunali sostengono che non è possibile utilizzare le suddette graduatorie di Enti Locali appartenenti ad altre Regioni (sia a statuto speciale che ordinario), ma senza fornire a tal proposito un riferimento normativo. In attesa di riscontro, ringrazio per il prezioso servizio che Lei offre all’intera comunità.

  2. Michele dice:

    Caro Gianluca, sono un segretario comunale obsoleto e in via di dismissione e antico frequentatore di forum con interessanti discussioni, ora soppiantati dai social; in primo luogo anch’io ti ringrazio per la passione e la disponibilità di cui hai dato e continui a dare prova, anche mettendo a disposizione nel tuo sito di informazioni e prospetti di particolare interesse e aiuto per tutti noi operatori.
    In secondo luogo, quando leggo che tutto sembra scontato e chiaro, non credo ai miei occhi (hai presente le barzellette con il poveraccio che striscia nel deserto e vede un miraggio con l’oasi?); però mi inchino alla tua competenza e mi associo al tuo respiro di sollievo, senza indagare oltre.

    Al tuo sunto si potrebbe solo aggiungere, credo, che ai sensi dell’art. 1 comma 366 della legge 345/20 come modificato dall’art. 14-ter, comma 2, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e, successivamente, dall’art. 33, comma 2-bis, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, per il personale educativo degli enti locali (e per quello scolastico in genere) non si applica quanto da te esposto al primo punto del riassunto.

    Non capisco invece la riserva che, secondo Ester, alcuni miei colleghi opporrebbero all’utilizzo di graduatorie di enti appartenenti ad altre Regioni e, anzi, mi sembra una limitazione improponibile.

  3. Clemlomb dice:

    Le lapidarie enunciazioni sull’utilizzo delle graduatorie sono pienamente condivisibili e confermano la chiarezza a cui Gianluca Bertagna ha improntato l’impostazione del suo sito, ancora di salvezza di segretari comunali navigatori e navigati spesso disorientati ed annaspanti tra le onde del sempre più agitato “mare magnum” delle leggi italiane.
    Sono graditi aggiornamenti e riferimenti sull’iter normativo finalizzato a riesumare la possibilità di utilizzare le graduatorie scadute il 30 settembre 2019.
    Grazie Gianluca!!
    Clemente Lombardi ,segretario comunale Città di Casagiove

  4. Giovanni dice:

    …mi scuso…quindi nessun dubbio sul fatto che una graduatoria del 2018 in cui nel bando sia specificato che possa essere utilizzata da altri enti possa essere sfruttata? Tra l’altro da due enti della stessa città? Il documento più aggiornato è quindi: deliberazione della Corte dei conti 41/2019 della Sezione Marche? Grazie.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

sedici − 3 =