Graduatorie: e con l’articolo 91 comma 4 come la mettiamo ?

Adesso che abbiamo più o meno capito come funziona il sistema delle “nuove” graduatorie e in attesa di vedere se con la legge di bilancio cambierà qualcosa, vorrei tornare sulla questione dell’art. 91, comma 4, del TUEL che, come tutti sappiamo, prevede che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”.

La domanda è molto semplice: questa disposizione vale ancora o è stata superata da qualche norma? 

Intanto, chiariamo subito una cosa: non ha senso parlare di questo per le graduatorie che escono o usciranno da concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2019. Infatti, se tali graduatorie si possono utilizzare solo per i posti messi a concorso è chiaro che quei posti erano previsti al momento della approvazione delle stesse. Se poi, si scorreranno in caso di mancata costituzione o estinzione del rapporto di lavoro, ancora una volta, il problema non esisterà in quanto ovviamente saranno gli stessi posti già in essere in precedenza.

Quindi, la questione fa solo riferimento alle graduatorie ancora in vigore ma nate nel precedente sistema giuridico (quelle datate 2011-2018 o che escono da bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2018).

Lascio stare le varie deliberazioni sull’argomento delle sezioni regionali della Corte dei Conti ed eventuali altre interpretazionI, dicendo subito che, a mio parere, la norma è ancora in vigore e non si può sostenere che la stessa sia automaticamente o implicitamente abrogata dall’attuale versione dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 così come è stato riscritto dal d.lgs. 75/2017. Chi sostiene ciò lo fa in virtù del fatto che poiché la dotazione organica è “esclusivamente” finanziaria, non è più possibile dare attuazione all’art. 91, comma 4. Il fatto, a mio parere, è che quell’”esclusivamente” è sbagliato e lo sostituirei con un “anche” oppure “prevalente”. Altrimenti, sarebbe come a dire, la dotazione organica è solo un numero (euro), ma le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2018 mi pare dicano un’altra cosa: nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l’amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l’applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento. Quindi, la dotazione organica non è “sparita”, ma c’è eccome, solo che l’elemento principale non è più il numero dei posti, bensì la valorizzazione economica al fine di verificare il rispetto dei propri limiti. 

Insomma, io starei cauto nel dire che l’art. 91, comma 4, non si può più applicare. Un’assunzione a tempo indeterminato è cosa troppo importante per ritenere che questo vincolo non esista più senza un’esplicità disapplicazione della disposizione normativa. Credo che solo un orientamento costante e omogeneo da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti peraltro suggellato da parte della sezione Autonomie, potrebbe darci maggiore serenità sull’argomento

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Un pensiero su “Graduatorie: e con l’articolo 91 comma 4 come la mettiamo ?

  1. Anna dice:

    Buongiorno avrei una info. Se una persona è idonea in una graduatoria approvata nel 2020 e ad agosto 2022 fa richiesta di manifestazione di interesse per utilizzo di quella graduatoria in un altro comune che validità ha quella graduatoria? Nell’ eventualità di un utilizzo viene congelato il termine di scadenza della graduatoria o, come ricercato su internet ‘Tale termine di validità, tuttavia, non riguarda gli enti locali in quanto la predetta legge di bilancio anno 2020 interviene a modificare l’articolo 35-ter del D.lgs. n. 165/2001 ma non va a intaccare la disciplina posta dall’articolo 91 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”.’ come funziona?non riesco a venirne fuori.

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