Le capacità assunzionali residue, il DM e la Tabella 2

Il recentissimo PARERE MEF-RGS PROT. 12454/2021 AL COMUNE DI ROMA, ha affermato che le disponibilità delle capacità assunzionali residue maturate dal 2015 al 2019 non sono da aggiungere al risultato della Tabella 2 del DM 17 marzo 2020, bensì da usare, solo se più favorevoli, alternativamente a tale percentuale.

La precisazione riguarda solo gli enti virtuosi, quelli con bassa percentuale tra spese di personale ed entrate correnti al netto del Fcde. Per tanti comuni, comunque non cambia molto, visto che rimane sempre l’obiettivo di non superare la soglia della Tabella 1.

Per altri comuni, invece, è necessario rivedere le modalità di calcolo di questo nuovo meccanismo di calcolo degli spazi finanziari di spesa da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Ormai è trascorso quasi un anno e tra correttivi normativi e analisi interpretative, è il momento di tirare le fila, in vista della gestione del 2021. Per tale motivo ho registrato un Webinar specifico sull’argomento con tanti esempi concreti ed operativi.

Di seguito, invece, riporto una domanda/risposta sulla questione proprio della Tabella 2.

Se la percentuale del mio ente era del 17% per il 2020 e del 21% per il 2021, posso sfruttare la quota non utilizzata nel 2020 fino ad arrivare ad un totale del 21% complessivo tra 2020 e 2021?
Nel nuovo sistema assunzionale del d.m. 17 marzo 2020 non esiste più il concetto di resti. Ogni anno il conteggio degli spazi utili a nuove assunzioni deve essere ri-effettuato e naturalmente avrà rilievo la spesa di personale nella sua progressiva evoluzione.
In particolare, gli enti devono oggi utilizzare la spesa di personale 2019 e le entrate correnti 2017/2018/2019 per calcolare il proprio posizionamento rispetto alle soglie, e in particolare per valutare se solo virtuosi e se hanno spazi assunzionali ulteriori applicando la Tabella 1 di cui all’articolo 4 del decreto.
Inoltre, va sempre verificata la percentuale di incremento progressivo della spesa di personale (in questo caso di quella 2018, dato fisso individuato dalla norma) con la successiva Tabella 2.
La Tabella 2 prevede percentuali crescenti dal 2020 fino al 2024, e, come chiarito dalla circolare esplicativa, ogni percentuale assorbe quella precedente.
Ciò significa che se l’ente nel 2021 ha il 21% quello sarà il valore percentuale da applicare alla spesa di personale 2018 (e non 21+17).
Detto questo, se il comune non ha utilizzato per intero i propri spazi nel 2020 ciò non significa che abbia oggi dei “resti”: significa però che la spesa di personale 2021, che è il dato dal quale partire per valutare se ci sono spazi per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto della soglia (o, nel caso specifico, dell’incremento di Tabella 2), sarà più basso di quanto sarebbe se si fosse assunto di più l’anno scorso. Si tratta, cioè, di un mero problema di spesa.
Nel 2021, in sintesi, il comune se applica la Tabella 2 dovrà fare in modo di garantire il rispetto di quanto segue:
SPESA 2018 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 ≥ SPESA 2021
Evidentemente, per tornare al dubbio di cui sopra, la spesa 2021 previsionale, calcolata prima di effettuare le nuove assunzioni che l’ente vorrà programmare, risulterà più bassa di quanto sarebbe stata se nel 2020 il comune avesse assunto di più, usando più spazi disponibili; e pertanto nel 2021 ci sarà un margine più ampio rispetto al tetto massimo concesso dal decreto.

 

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