Dopo che la RGS ha pubblicato la Tabella contenente gli importi del bonus previsto dalla legge di bilancio, riporto di seguito alcune domande e risposte sulla questione che possono essere di utilità a tutti.
In relazione al bonus una tantum di cu ai commi 330 e seguenti della legge 197/2022 si chiede:
- Tale bonus è riferito anche ai dipendenti enti locali anche se non in regime di diritto pubblico?
- La tabella pubblicata nel sito della Ragioneria generale dello Stato che quantifica gli importi è riferita al lordo a favore del dipendete con esclusione degli oneri e irap a carico ente?
- Tale emolumento va trattato come un emolumento accessorio o come una voce stipendiale assoggettata solo a CPDEL?
- Come si interfaccia con IVC, è aggiuntivo rispetto a quest’ultima?
Risposte:
1) l’emolumento accessorio dell’1,5%, c.d. “bonus” , come risulta chiaro dal comma 330, è concesso ex art. 48, comma 1, del d.lgs. 165/2001, e riguarda quindi tutti i dipendenti pubblici. Il comma 332, peraltro, chiarisce che per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci.
2) Le tabelle in ambito retributivo sono sempre riferite al lordo attribuito al dipendente e non comprendono oneri riflessi e Irap. In ogni caso è agevole verificarlo calcolando, all’inverso il tabellare corrispondente all’importo di qualsiasi posizione economica.
3) Il comma 330 chiarisce anche che si tratta di un emolumento accessorio “con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza“, ovvero utile ai fini pensionistici ma non per il TFS/TFR.
4) La norma non disapplica la IVC, per cui il bonus non può che considerarsi aggiuntivo a quella, fino al 31/12/2023.
Il bonus una tantum è utile ai fini pensionistici, ma non viene specificato se è utile alla quota A di pensione.
Di conseguenza resta il dubbio se inserirlo nell’ultimo miglio di Passweb.