Quando è possibile il contratto di somministrazione a tempo determinato

Anche gli enti locali fanno spesso uso del contratto di somministrazione attraverso un’agenzia di lavoro interinale.

Ma quali sono le reali possibilità di utilizzo dello stesso? Qual è il perimetro? Quali sono le condizioni?

Riporto di seguito una news che contiene le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione.

 

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 4 settembre 2023, n. 25673, ha rammentato che, in tutte le versioni dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001, il ricorso al contratto a termine e, più in generale, ai contratti di lavoro flessibile – nella fattispecie la somministrazione di lavoro – è consentito solo a fronte di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel senso che non possono riferirsi ad un fabbisogno ordinario.In particolare, se è vero che dal disposto normativo del d.lgs. 81/2015 non si può ricavare un limite di tempo, in quanto non fissato dalla legge, di certo va valorizzato il fatto che con l’introduzione delle variegate forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni il legislatore ha sempre previsto la necessità di esigenze temporanee; così ha fatto sia con il precitato art. 36, sia con gli artt. 20 e 21 del previgente d.lgs. 276/2003.Quindi, la somministrazione a tempo determinato è legittima anche nell’ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia.Nella fattispecie oggetto di contenzioso una lavoratrice era stata impiegata, tramite diverse agenzie del lavoro, dall’ex INPDAP in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, per essere destinata a svolgere mansioni di impiegata amministrativa, in un arco temporale pressocché ininterrotto di quasi cinque anni.Le ragioni addotte dall’Istituto consistevano nel sottodimensionamento dell’organico, dovuto al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, unito al fisiologico fenomeno dei pensionamenti e ciò dimostra indubbiamente una necessità di forza lavoro duratura nel tempo e non riferita a situazioni contingenti da fronteggiare con il ricorso temporaneo al lavoro somministrato.La considerazione, posta in evidenza dal ricorrente che il ricorso al lavoro a termine somministrato è legittimo anche “per sopperire all’attività ordinaria dell’utilizzatore” è corretta (secondo l’allora vigente art. 20, comma 4, del d.lgs. 276/2003), ma non significa che sia consentito utilizzare tale forma di lavoro agile per fare fronte all’ordinario, e non transeunte, fabbisogno di prestazioni lavorative.La destinazione dei lavoratori somministrati all’attività ordinaria del datore di lavoro (consentita) è, infatti, cosa ben diversa dall’utilizzazione di quei lavoratori per esigenze di lavoro ordinarie e – non temporanee, ma – continuative.

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