Nelle ultime settimane è stata data notizia di una mail (nuova fonte del diritto…) del Dipartimento della Funzione Pubblica che approfondiva un aspetto delle selezioni uniche di cui all’articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. La trovate QUA.
La sintesi è presto fatta: dall’interpello che i singoli enti fanno attingendo dal bacino degli idonei scaturisce una graduatoria che lo stesso ente potrà utilizzare anche per successive assunzioni.
La tematica è un po’ complicata e per capire la portata di quanto affermato credo che sia necessario rispolverare un po’ la norma.
Premettendo che non sono d’accordo con quel parere mail, riassumo la questione relativa a questa modalità assunzionale.
- Gli enti locali possono reclutare personale a tempo indeterminato con varie modalità. Una di queste riguarda il concorso pubblico e – l’altra – le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei. Le due tipologie sono presidiate da norme differenti e separate. Per il concorso ci sono le disposizioni del d.lgs. 165/2001 e quelle del DPR 487/1994. Per le selezioni uniche ci sono (solo) le indicazioni dell’articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione (legge 113/2021). Si ripete per rafforzare il concetto: trattasi di due modalità: diverse e differenti; separate e distinte; da non confondere e da non mischiare tra loro;
- Per le assunzioni con gli elenchi idonei sono previste due fasi. La prima è pubblica e l’organizza l’ente capofila per conto di tutti gli enti aderenti all’accordo. La fase-uno si conclude con la formazione di un elenco di candidati, dichiarati da una commissione, idonei all’assunzione negli enti locali. La fase-due, si svolge nel singolo ente che deve assumere, ed è riservata ai soli candidati già dichiarati idonei e inseriti nell’elenco, che hanno risposto all’interpello;
- Il comma 3, dell’articolo 3-bis, del d.l. 80/2021 (parliamo di NORMA DI LEGGE), testualmente prevede “Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente”;
- Come la mettiamo nella segretaria del Dipartimento della Funzione pubblica, con il termine “ogniqualvolta”? Possiamo ipotizzare che il Parlamento si sia sbagliato?
- Le graduatorie che derivano dai concorsi pubblici sono composte da vincitori e da idonei. Le graduatorie della fase-due degli elenchi – procedura riservata solamente per coloro che hanno risposto positivamente all’interpello dell’ente – sono composte da “vincitori” e da candidati (già idonei) che hanno superato la seconda fase. La patente di “idonei” ce l’avevano “prima” della selezione nell’ente. A meno che non si voglia generare la categoria “già idonei; idonei due volte”;
- nel primo caso – concorso pubblico – lo “scorrimento” è consentito[1]. Nel secondo caso – procedura riservata – si deve applicare l’ultimo periodo, del comma 4, dell’articolo 3-bis, del d.l. 80/2021 (parliamo di NORMA DI LEGGE), che recita “In presenza di più soggetti interessati all’assunzione l’ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile”;
- l’uso del singolare, non è banale. La fase-due – da attivarsi ogni volta c’è un posto da ricoprire – determina una graduatoria, per assumere nel posto vacante. Se il primo in graduatoria accetta e prende servizio: bene. Se rinuncia, si scorre la graduatoria e si chiama il secondo[2]. Se, nel tempo, invece, si libera un altro posto o si vuole assumere in aggiunta nella stessa area di inquadramento e nello stesso profilo, l’ente dovrà svolgere un’altra fase-due, riservata agli idonei dell’elenco (fase-uno) che rispondono all’interpello, e stilare una nuova graduatoria (fase-due);
- se così non fosse – con tutti i “furbetti del concorsino” che ci sono in giro – si può organizzare un facile aggiramento del principio di parità di trattamento, buon andamento e imparzialità, dal momento che l’ente potrebbe svolgere la fase-due per assumere (per esempio) un lavoratore a part time. Un mese dopo potrà scorrere la propria graduatoria, per coprire altri tre posti a tempo pieno, avendo tratto in inganno, dunque, tutti gli idonei che non avevano risposto all’interpello, perché poco interessati a un (solo) posto a tempo parziale;
- o ancora: se con questo parere mail viene di fatto affermato che si crea una nuova graduatoria, l’ente potrà serenamente procedere con un nuovo concorso in presenza dei candidati della fase-due? Questi, appellandosi al parere mail, non potranno invocare la loro assunzione creando non poco contenzioso? E come la mettiamo con i candidati che avendo superato la fase-uno si collocano utilmente in posizione utile in diversi, tanti, molti interpelli della fase-due?
- Nel parere mail sembra mancare, infine, un approfondimento sull’articolo 97 della Costituzione. Per questo è consigliabile l’interessante lettura della sentenza del giudice delle leggi[3], la quale sostiene che è in contrasto con l’articolo 97 Cost., l’utilizzazione di graduatorie che non siano state formate all’esito di procedure rispondenti al principio del pubblico concorso non solo quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato, ma anche quando l’intendimento è quello di instaurare contratti a tempo determinato”.
Ringrazio Augusto Sacchi per gli spunti di quanto sopra.
[1] Articolo 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001; articolo 17, comma 1, DPR 487/1994, nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera q) del DPR 82/2023;
[2] si consiglia di inserire la fattispecie nell’avviso di interpello;
[3] Sentenza n. 110/2017, consultabile al link https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=110