Le selezioni uniche e le assunzioni negli enti locali

Nelle ultime settimane è stata data notizia di una mail (nuova fonte del diritto…) del Dipartimento della Funzione Pubblica che approfondiva un aspetto delle selezioni uniche di cui all’articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. La trovate QUA.

La sintesi è presto fatta: dall’interpello che i singoli enti fanno attingendo dal bacino degli idonei scaturisce una graduatoria che lo stesso ente potrà utilizzare anche per successive assunzioni.

La tematica è un po’ complicata e per capire la portata di quanto affermato credo che sia necessario rispolverare un po’ la norma.

Premettendo che non sono d’accordo con quel parere mail, riassumo la questione relativa a questa modalità assunzionale.

  1. Gli enti locali possono reclutare personale a tempo indeterminato con varie modalità. Una di queste riguarda il concorso pubblico e – l’altra – le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei. Le due tipologie sono presidiate da norme differenti e separate. Per il concorso ci sono le disposizioni del d.lgs. 165/2001 e quelle del DPR 487/1994. Per le selezioni uniche ci sono (solo) le indicazioni dell’articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione (legge 113/2021). Si ripete per rafforzare il concetto: trattasi di due modalità: diverse e differenti; separate e distinte; da non confondere e da non mischiare tra loro;
  2. Per le assunzioni con gli elenchi idonei sono previste due fasi. La prima è pubblica e l’organizza l’ente capofila per conto di tutti gli enti aderenti all’accordo. La fase-uno si conclude con la formazione di un elenco di candidati, dichiarati da una commissione, idonei all’assunzione negli enti locali. La fase-due, si svolge nel singolo ente che deve assumere, ed è riservata ai soli candidati già dichiarati idonei e inseriti nell’elenco, che hanno risposto all’interpello;
  3. Il comma 3, dell’articolo 3-bis, del d.l. 80/2021 (parliamo di NORMA DI LEGGE), testualmente prevede “Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente”;
  4. Come la mettiamo nella segretaria del Dipartimento della Funzione pubblica, con il termine “ogniqualvolta”?  Possiamo ipotizzare che il Parlamento si sia sbagliato?
  5. Le graduatorie che derivano dai concorsi pubblici sono composte da vincitori e da idonei. Le graduatorie della fase-due degli elenchi – procedura riservata solamente per coloro che hanno risposto positivamente all’interpello dell’ente – sono composte da “vincitori” e da candidati (già idonei) che hanno superato la seconda fase. La patente di “idonei” ce l’avevano “prima” della selezione nell’ente. A meno che non si voglia generare la categoria “già idonei; idonei due volte”;
  6. nel primo caso – concorso pubblico – lo “scorrimento” è consentito[1]. Nel secondo caso – procedura riservata – si deve applicare l’ultimo periodo, del comma 4, dell’articolo 3-bis, del d.l. 80/2021 (parliamo di NORMA DI LEGGE), che recita “In presenza di più soggetti interessati all’assunzione l’ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile”;
  7. l’uso del singolare, non è banale. La fase-due – da attivarsi ogni volta c’è un posto da ricoprire – determina una graduatoria, per assumere nel posto vacante. Se il primo in graduatoria accetta e prende servizio: bene. Se rinuncia, si scorre la graduatoria e si chiama il secondo[2]. Se, nel tempo, invece, si libera un altro posto o si vuole assumere in aggiunta nella stessa area di inquadramento e nello stesso profilo, l’ente dovrà svolgere un’altra fase-due, riservata agli idonei dell’elenco (fase-uno) che rispondono all’interpello, e stilare una nuova graduatoria (fase-due);
  8. se così non fosse – con tutti i “furbetti del concorsino” che ci sono in giro – si può organizzare un facile aggiramento del principio di parità di trattamento, buon andamento e imparzialità, dal momento che l’ente potrebbe svolgere la fase-due per assumere (per esempio) un lavoratore a part time. Un mese dopo potrà scorrere la propria graduatoria, per coprire altri tre posti a tempo pieno, avendo tratto in inganno, dunque, tutti gli idonei che non avevano risposto all’interpello, perché poco interessati a un (solo) posto a tempo parziale;
  9. o ancora: se con questo parere mail viene di fatto affermato che si crea una nuova graduatoria, l’ente potrà serenamente procedere con un nuovo concorso in presenza dei candidati della fase-due? Questi, appellandosi al parere mail, non potranno invocare la loro assunzione creando non poco contenzioso? E come la mettiamo con i candidati che avendo superato la fase-uno si collocano utilmente in posizione utile in diversi, tanti, molti interpelli della fase-due?
  10. Nel parere mail sembra mancare, infine, un approfondimento sull’articolo 97 della Costituzione. Per questo è consigliabile l’interessante lettura della sentenza del giudice delle leggi[3], la quale sostiene che è in contrasto con l’articolo 97 Cost., l’utilizzazione di graduatorie che non siano state formate all’esito di procedure rispondenti al principio del pubblico concorso non solo quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato, ma anche quando l’intendimento è quello di instaurare contratti a tempo determinato”.

Ringrazio Augusto Sacchi per gli spunti di quanto sopra.

 

[1] Articolo 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001; articolo 17, comma 1, DPR 487/1994, nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera q) del DPR 82/2023;

[2] si consiglia di inserire la fattispecie nell’avviso di interpello;

[3] Sentenza n.  110/2017, consultabile al link https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=110

 

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