Riporto di seguito due recenti pareri dell’ARAN sul diritto alla conservazione del posto.
In data 12 giugno 2024, l’ARAN ha inserito nella propria banca dati, a questo link https://www.aranagenzia.it/
Nel caso in cui, entro il citato periodo, il dipendente ritenga di esercitare tale diritto si ritiene che il passaggio del dipendente dall’amministrazione originaria verso l’amministrazione di destinazione, e viceversa, deve avvenire senza soluzione di continuità, ossia senza alcuna interruzione, nemmeno per un singolo giorno, tra i due rapporti di lavoro.
Con l’orientamento applicativo CFC129a, consultabile a questo link https://www.aranagenzia.it/
In tale ottica, la locuzione “formalmente” (art. 25, comma 10, CCNL 16 novembre 2022) va intesa come la durata del periodo di prova in senso teorico e non effettivo-sostanziale, cioè la durata del periodo di prova per come prevista dalle disposizioni contrattuali.
Non sono d’accordo sulla prima ipotesi formulata dall’ Aran in quanto la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro durante il periodo di prova non è soggetta ad alcun preavviso e la soluzione di continuità potrebbe verificarsi per svariate ragioni di ciascuna delle parti. Non appare sostenibile pertanto la perdita definitiva del posto di lavoro a fronte di tali ipotesi.