Incentivi per funzioni tecniche prima e dopo il d.lgs. 36/2023

La Corte dei Conti, sezione regionale Campania, con la delibera n. 123/2024/PAR del 13 giugno 2024, ha ribadito che:

– le norme dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023 si applicano soltanto alle procedure di aggiudicazione indette (attraverso la pubblicazione del bando o dell’avviso) a partire dal 1° luglio 2024;

– pertanto, in riferimento alle gare precedenti (che continuano a ricadere nello spettro applicativo dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016) persiste l’operatività della disciplina contenuta in tale ultima norma (art. 113), sia con riferimento alla tipologia di attività incentivabili, sia con riguardo al limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo quale misura degli incentivi da corrispondere al singolo dipendente (comma 3);

– del resto, le forme di incentivazione per funzioni tecniche costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, pertanto, possono essere riconosciute solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, deliberazioni nn. 9/2018, 5/2017/PAR e 108/2017/PAR); ciò induce a ritenere necessaria un’interpretazione rigorosa del dato normativo, anche sotto il profilo della estensione temporale dello stesso;

– per consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio di non retroattività della legge costituisce un “fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale”, in quanto principio connaturato allo stato di diritto, da considerarsi ricaduta dell’indispensabile coerenza complessiva dell’ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto stesso; sicché l’eccezionale retroattività della norma necessita di un chiaro fondamento normativo e deve trovare una ragionevole giustificazione nell’esigenza di “tutelare principi, diritti e beni costituzionali”, sul presupposto che solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire l’esercizio di un potere di tale tipologia da parte del legislatore, che non deve porsi in contrasto con valori non obliterabili, quali, ad esempio, la ragionevolezza, la coerenza, la certezza del diritto, il legittimo affidamento delle parti, il principio del giusto processo (ex multis, Corte costituzionale, 11 gennaio 2024, nn. 4 e 6 maggio 2024, n. 77).

In conclusione, la disciplina contenuta nell’art. 45, del d.lgs. 36/2023, si applica soltanto alle procedure di aggiudicazione indette in data successiva al 30 giugno 2023 e per attività incentivate svolte successivamente a tale data, altrimenti trova applicazione la disciplina contenuta nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, anche con riferimento alla tipologia di attività incentivabili e con riguardo al limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo quale misura degli incentivi da corrispondere al singolo dipendente.

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