Facoltà assunzionali delle Unioni di Comuni

Sono due gli interventi normativi a cui fare riferimento per l’identificazione delle regole assunzionali per le Unioni di Comuni.

  • il primo è quello previsto dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “cd facoltà assunzionali proprie” che consente, nel rispetto del vincolo di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006, il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;

In tale ambito va ricordato:

    • Per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, non risulta prorogata la disposizione di cui all’art. 3, comma 5-sexies, del D.L. n. 90/2014, che nel triennio 2022-2024 dava la possibilità di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sempre nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni potevano essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producevano il relativo turn-over.
  • il secondo è quello previsto dall’ art. 32, comma 5, ultimo periodo del TUEL secondo cui “i comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte”.

Sul tema delle “facoltà assunzionali proprie” delle unioni, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30/12/2024, pubblicata in G.U. il 31/12/2024, ha introdotto una radicale modifica rispetto alla correlazione tra processi di mobilità e creazione di spazi assunzionali, infatti dal 2025, la mobilità in uscita genererà “spazio assunzionale” mentre, viceversa, la mobilità in entrata andrà ad erodere “spazi assunzionali”.

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