Il riassunto della Nota della RGS sull’incremento del Fondo delle risorse decentrate

Come già anticipato durante le attività di formazione, per dare una standardizzazione alle procedure di calcolo e verifica delle possibilità di incremento del Fondo delle risorse decentrate previste dell’art. 14 comma 1-bis del d.l. 75/2025, la Ragioneria Generale dello Stato avrebbe proposto una Nota di lettura applicativa.

L’interpretazione è giunta e per chi ha seguito i miei corsi in questo periodo devo dire che l’unica novità su cui prestare attenzione è la modalità di calcolo dei Tabellari dell’anno 2023. Per il resto, mi pare che sia tutto già stato approfondito.

Riporto di seguito un riassunto del documento.

 

1. Limiti e vincoli all’incremento del Fondo

  • L’incremento delle risorse è ammesso nei limiti del:

    • Valore soglia (art. 33, DL 34/2019).

    • Tetti di spesa (commi 557/562, L. 296/2006).

  • Il calcolo si basa sul 48% della spesa per stipendi tabellari 2023, calcolati secondo il nuovo ordinamento (CCNL 16/11/2022) e come di seguito.


2. Calcolo della spesa per stipendi tabellari 2023

  • Gennaio–marzo: ex categorie (Tabella F, CCNL 2019-2021) + ratei tredicesima.

  • Aprile–dicembre: nuove aree (Tabella G) + ratei tredicesima (esclusi differenziali stipendiali).

  • Inclusi:

    • Personale a tempo determinato con CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

  • Esclusi:

    • Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), poiché provvisoria.


3. Valore massimo che può raggiungere il fondo. Modalità

  • Calcolo: 48% della spesa per stipendi tabellari 2023.

  • Detrazioni da effettuare:
    a) Fondo 2025 (parte stabile, certificata).
    b) Importo incarichi Elevata Qualificazione 2025.


4. Modalità di utilizzo nel 2025 e anni successivi

  • Due opzioni per gli enti:

    • Usare subito tutto nel 2025: l’importo diventa strutturale e non più incrementabile (salvo rinnovi).

    • Usare in modo graduale negli anni: va verificata ogni anno la sostenibilità finanziaria.

  • Le somme alimentano la componente stabile del Fondo e implicano un onere permanente → valutazione pluriennale necessaria.


5. Destinazione delle somme

  • Possono finanziare:

    • Progressioni economiche (art. 14 CCNL).

    • Welfare integrativo (art. 82 CCNL).

    • Altri istituti del trattamento accessorio in quanto, appunto, l’incremento è in parte stabile.


6. Elevate Qualificazioni (EQ)

  • Le risorse possono aumentare il trattamento accessorio EQ (posizione + risultato), ma non direttamente!

  • Il finanziamento può essere aumentato in contrattazione integrativa, riducendo contestualmente il Fondo stesso (art. 7, comma 4, lett. u, CCNL 16.11.2022).


7. Unioni di Comuni

  • I comuni aderenti a Unioni possono cedere parte dell’incremento della componente stabile del Fondo alle Unioni stesse.

  • È necessaria:

    • Riduzione contestuale della componente stabile del Fondo del comune cedente, certificata dall’organo di revisione.

    • Rispetto dell’invarianza finanziaria complessiva.

  • Le risorse cedute:

    • Rientrano nel calcolo del limite del 48% e dei valori soglia (art. 33, DL 34/2019).

    • Ridimensionano le capacità assunzionali dei comuni cedenti che dovranno tenere tra le proprie spese di personale anche quelle relative all’incremento ceduto all’unione

Un pensiero su “Il riassunto della Nota della RGS sull’incremento del Fondo delle risorse decentrate

  1. daniela torrini dice:

    Buonasera.
    Chiedo se la cessione di parte delle risorse accordate dall’amministrazione come incremento parte stabile art. 14 all’unione si debba passare dalla contrattazione integrativa. Ovvero nel nostro ente l’amministratore h ammesso a disposizione del fondo 60.000 come risorse art. 14. Abbiamo poi scoperto che la giunta sta preparando una delibera per cedere 20.000 all’unione che sono risorse in aggiunta ai 60.000 e che i dipendenti del comune avevano chiesto per il comune. Questa decisione spetta alla Giunta o l’incremento doveva entrare nel fondo ed era il tavolo a dover decidere? Visto che impatta sui limiti dell’ente cedente.

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