Come già anticipato durante le attività di formazione, per dare una standardizzazione alle procedure di calcolo e verifica delle possibilità di incremento del Fondo delle risorse decentrate previste dell’art. 14 comma 1-bis del d.l. 75/2025, la Ragioneria Generale dello Stato avrebbe proposto una Nota di lettura applicativa.
L’interpretazione è giunta e per chi ha seguito i miei corsi in questo periodo devo dire che l’unica novità su cui prestare attenzione è la modalità di calcolo dei Tabellari dell’anno 2023. Per il resto, mi pare che sia tutto già stato approfondito.
Riporto di seguito un riassunto del documento.
1. Limiti e vincoli all’incremento del Fondo
-
L’incremento delle risorse è ammesso nei limiti del:
-
Valore soglia (art. 33, DL 34/2019).
-
Tetti di spesa (commi 557/562, L. 296/2006).
-
-
Il calcolo si basa sul 48% della spesa per stipendi tabellari 2023, calcolati secondo il nuovo ordinamento (CCNL 16/11/2022) e come di seguito.
2. Calcolo della spesa per stipendi tabellari 2023
-
Gennaio–marzo: ex categorie (Tabella F, CCNL 2019-2021) + ratei tredicesima.
-
Aprile–dicembre: nuove aree (Tabella G) + ratei tredicesima (esclusi differenziali stipendiali).
-
Inclusi:
-
Personale a tempo determinato con CCNL Funzioni Locali 2019-2021.
-
-
Esclusi:
-
Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), poiché provvisoria.
-
3. Valore massimo che può raggiungere il fondo. Modalità
-
Calcolo: 48% della spesa per stipendi tabellari 2023.
-
Detrazioni da effettuare:
a) Fondo 2025 (parte stabile, certificata).
b) Importo incarichi Elevata Qualificazione 2025.
4. Modalità di utilizzo nel 2025 e anni successivi
-
Due opzioni per gli enti:
-
Usare subito tutto nel 2025: l’importo diventa strutturale e non più incrementabile (salvo rinnovi).
-
Usare in modo graduale negli anni: va verificata ogni anno la sostenibilità finanziaria.
-
-
Le somme alimentano la componente stabile del Fondo e implicano un onere permanente → valutazione pluriennale necessaria.
5. Destinazione delle somme
-
Possono finanziare:
-
Progressioni economiche (art. 14 CCNL).
-
Welfare integrativo (art. 82 CCNL).
-
Altri istituti del trattamento accessorio in quanto, appunto, l’incremento è in parte stabile.
-
6. Elevate Qualificazioni (EQ)
-
Le risorse possono aumentare il trattamento accessorio EQ (posizione + risultato), ma non direttamente!
-
Il finanziamento può essere aumentato in contrattazione integrativa, riducendo contestualmente il Fondo stesso (art. 7, comma 4, lett. u, CCNL 16.11.2022).
7. Unioni di Comuni
-
I comuni aderenti a Unioni possono cedere parte dell’incremento della componente stabile del Fondo alle Unioni stesse.
-
È necessaria:
-
Riduzione contestuale della componente stabile del Fondo del comune cedente, certificata dall’organo di revisione.
-
Rispetto dell’invarianza finanziaria complessiva.
-
-
Le risorse cedute:
-
Rientrano nel calcolo del limite del 48% e dei valori soglia (art. 33, DL 34/2019).
-
Ridimensionano le capacità assunzionali dei comuni cedenti che dovranno tenere tra le proprie spese di personale anche quelle relative all’incremento ceduto all’unione
-


Buonasera.
Chiedo se la cessione di parte delle risorse accordate dall’amministrazione come incremento parte stabile art. 14 all’unione si debba passare dalla contrattazione integrativa. Ovvero nel nostro ente l’amministratore h ammesso a disposizione del fondo 60.000 come risorse art. 14. Abbiamo poi scoperto che la giunta sta preparando una delibera per cedere 20.000 all’unione che sono risorse in aggiunta ai 60.000 e che i dipendenti del comune avevano chiesto per il comune. Questa decisione spetta alla Giunta o l’incremento doveva entrare nel fondo ed era il tavolo a dover decidere? Visto che impatta sui limiti dell’ente cedente.