Il riassunto della Nota della RGS sull’incremento del Fondo delle risorse decentrate

Come già anticipato durante le attività di formazione, per dare una standardizzazione alle procedure di calcolo e verifica delle possibilità di incremento del Fondo delle risorse decentrate previste dell’art. 14 comma 1-bis del d.l. 75/2025, la Ragioneria Generale dello Stato avrebbe proposto una Nota di lettura applicativa.

L’interpretazione è giunta e per chi ha seguito i miei corsi in questo periodo devo dire che l’unica novità su cui prestare attenzione è la modalità di calcolo dei Tabellari dell’anno 2023. Per il resto, mi pare che sia tutto già stato approfondito.

Riporto di seguito un riassunto del documento.

 

1. Limiti e vincoli all’incremento del Fondo

  • L’incremento delle risorse è ammesso nei limiti del:

    • Valore soglia (art. 33, DL 34/2019).

    • Tetti di spesa (commi 557/562, L. 296/2006).

  • Il calcolo si basa sul 48% della spesa per stipendi tabellari 2023, calcolati secondo il nuovo ordinamento (CCNL 16/11/2022) e come di seguito.


2. Calcolo della spesa per stipendi tabellari 2023

  • Gennaio–marzo: ex categorie (Tabella F, CCNL 2019-2021) + ratei tredicesima.

  • Aprile–dicembre: nuove aree (Tabella G) + ratei tredicesima (esclusi differenziali stipendiali).

  • Inclusi:

    • Personale a tempo determinato con CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

  • Esclusi:

    • Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), poiché provvisoria.


3. Valore massimo che può raggiungere il fondo. Modalità

  • Calcolo: 48% della spesa per stipendi tabellari 2023.

  • Detrazioni da effettuare:
    a) Fondo 2025 (parte stabile, certificata).
    b) Importo incarichi Elevata Qualificazione 2025.


4. Modalità di utilizzo nel 2025 e anni successivi

  • Due opzioni per gli enti:

    • Usare subito tutto nel 2025: l’importo diventa strutturale e non più incrementabile (salvo rinnovi).

    • Usare in modo graduale negli anni: va verificata ogni anno la sostenibilità finanziaria.

  • Le somme alimentano la componente stabile del Fondo e implicano un onere permanente → valutazione pluriennale necessaria.


5. Destinazione delle somme

  • Possono finanziare:

    • Progressioni economiche (art. 14 CCNL).

    • Welfare integrativo (art. 82 CCNL).

    • Altri istituti del trattamento accessorio in quanto, appunto, l’incremento è in parte stabile.


6. Elevate Qualificazioni (EQ)

  • Le risorse possono aumentare il trattamento accessorio EQ (posizione + risultato), ma non direttamente!

  • Il finanziamento può essere aumentato in contrattazione integrativa, riducendo contestualmente il Fondo stesso (art. 7, comma 4, lett. u, CCNL 16.11.2022).


7. Unioni di Comuni

  • I comuni aderenti a Unioni possono cedere parte dell’incremento della componente stabile del Fondo alle Unioni stesse.

  • È necessaria:

    • Riduzione contestuale della componente stabile del Fondo del comune cedente, certificata dall’organo di revisione.

    • Rispetto dell’invarianza finanziaria complessiva.

  • Le risorse cedute:

    • Rientrano nel calcolo del limite del 48% e dei valori soglia (art. 33, DL 34/2019).

    • Ridimensionano le capacità assunzionali dei comuni cedenti che dovranno tenere tra le proprie spese di personale anche quelle relative all’incremento ceduto all’unione

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Un pensiero su “Il riassunto della Nota della RGS sull’incremento del Fondo delle risorse decentrate

  1. daniela torrini dice:

    Buonasera.
    Chiedo se la cessione di parte delle risorse accordate dall’amministrazione come incremento parte stabile art. 14 all’unione si debba passare dalla contrattazione integrativa. Ovvero nel nostro ente l’amministratore h ammesso a disposizione del fondo 60.000 come risorse art. 14. Abbiamo poi scoperto che la giunta sta preparando una delibera per cedere 20.000 all’unione che sono risorse in aggiunta ai 60.000 e che i dipendenti del comune avevano chiesto per il comune. Questa decisione spetta alla Giunta o l’incremento doveva entrare nel fondo ed era il tavolo a dover decidere? Visto che impatta sui limiti dell’ente cedente.

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