Negli enti locali si è consolidata una prassi: approvare un regolamento interno per individuare le specifiche responsabilità e poi procedere, anno per anno, con gli atti di incarico e la liquidazione dell’indennità.
Prassi comoda, forse. Ma non del tutto corretta.
Il nuovo CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 conferma infatti che i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità sono materia di contrattazione integrativa. Non materia da disciplinare unilateralmente con un regolamento dell’ente.
Questo non significa, naturalmente, che tutto debba essere lasciato all’improvvisazione. Anzi. La disciplina deve esserci, ma deve stare nel contratto integrativo: lì vanno individuati i presupposti, i criteri, le figure interessate, le fasce di valore, le modalità di riparto e le condizioni per il riconoscimento.
Il regolamento, se c’è, non può sostituire il contratto. Può al massimo avere una funzione organizzativa interna, purché non invada ciò che il CCNL assegna alla sede negoziale.
Poi serve il secondo passaggio, spesso dimenticato: l’atto formale del dirigente o del responsabile. Non basta dire che una figura “potrebbe” avere responsabilità. Occorre attribuirle davvero, indicando chi fa cosa, per quanto tempo e con quale peso economico, sempre nel perimetro fissato dal contratto integrativo.
La sequenza corretta, quindi, è semplice: prima il contratto integrativo definisce i criteri; poi l’ente, con atto gestionale, assegna le responsabilità ai singoli dipendenti; infine si liquida l’indennità secondo quanto effettivamente attribuito e svolto.
Invertire l’ordine, o affidarsi solo a un regolamento, espone l’ente a un rischio evidente: trasformare un istituto contrattuale in una voce automatica. E le specifiche responsabilità, per definizione, automatiche non sono.
