Adeguo o non adeguo? La questione del 3,2%…

Mi è stato chiesto cosa ne penso sulla faccenda dell’adeguamento del 3,2% del biennio economico 2008/2009.

La risposta che più mi sembra logica è: prudenza.

Capisco che possa essere banale, ma faccio alcune considerazioni.

Partiamo dalla norma:

ART. 9 COMMA 4 DEL DL N. 78/2010

I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

Se faccio il confronto categoria-posizione economica tra i due contratti trovo sempre un aumento superiore al 3,2%.

Ecco qualche esempio:

Categoria/ posizione Stipendio al 1.2.2007 Stipendio dal 01.01.2009 Aumento % di aumento % max aumento D.L. 78/2010 Aumento max D.L. 78/2010 Verifica aumento max Differenza (Riduz da giugno 2010)
B7 1.592,93 1.656,53 63,60 3,99% 3,20% 50,97 50,97 12,63
C5 1.760,71 1.825,11 64,40 3,66% 3,20% 56,34 56,34 8,06
D6 2.284,19 2.361,89 77,70 3,40% 3,20% 73,09 73,09 4,61

 

Quindi, dipendente per dipendente, l’adeguamento ci starebbe.

Se però prendo qualche articolo della stampa specializzata del periodo del Ccnl 2009 dappertutto “si parlava” di un incremento del 3,2% medio. Pure la Corte dei conti non ha fiatato minimamente durante la verifica del Ccnl.

Indago e rifletto ancora.

Il Contratto precedente, quello dell’11.04.2008, ha previsto incrementi non solo sul tabellare ma anche sul fondo (0.6 stabile + fino allo 0.9 variabile).

Quindi, mi dico, che forse il calcolo dipendente per dipendente, categoria per categoria come sopra non ha molto senso, perché nella base di partenza, mancano delle risorse. Di fatto, se includessi tali valori, si starebbe penso pacificamente nel 3,2%.

D’altronde l’Aran quando va a contrattare ragiona su “valori medi” e mai posizione economica per posizione economica.

Ma i sospetti non finiscono qua. Infatti, nella nota di trasmissione al Senato del Dl n. 78/2010 viene precisato che l’obbligo di adeguamento degli stipendi sopra il 3,2% è destinato proprio agli enti locali e al Ssn. Insomma… il legislatore ha voluto agire in tale direzione!

Un comune mi ha poi gentilmente girato un “pre-parere” della Ragioneria Generale dello Stato.

Lo copio di seguito integralmente:

Buongiorno,

al momento Le invio la mia risposta che può ritenere valida ma provvisoria, nel senso che stiamo predisponendo il messaggio di cui le ho parlato e che inseriremo sul sito della Ragioneria.

Il vincolo del 3,2% va riferito all’incremento complessivo stabilito dal
ccnl per il regime del biennio 2008-2009 (anche nel caso in cui tale
incremento sia stato riconosciuto tutto a titolo di stipendio tabellare) e,pertanto, l’eventuale taglio al quale si riferisce la norma (art. 9, comma 4, del dl 78/2010) potrà applicarsi solo alle eventuali quote di risorse aggiuntive.

Ritengo, quindi, che l’adeguamento dei trattamenti retributivi di cui parla il secondo periodo del comma 4 in oggetto, stante l’inefficacia delle norme relative a tali risorse aggiuntive dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto legge, potrà essere determinato solo sull’utilizzo di tali risorse aggiuntive.

Mi ingarbuglio sempre di più.

Ma in conclusione mi vien da dire:

–         con ogni probabilità non è necessario alcun adeguamento sul tabellare, che comunque sia è rimasto nel limite del 3,2%;

–         eventualmente ciò che è in più è l’aumento del fondo che era possibile nel limite dell’1% o dell’1,5% per gli enti più virtuosi.

Riprendo la norma che dice:

le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Quindi, se davvero l’incremento del fondo fosse oltre il 3,2% la clausola è inefficace solo dal mese di giugno 2010, mentre sarebbe saldo tutto quanto fatto prima, soprattutto se quel fondo fosse già contrattato.

Insomma… la questione è super-complessa. Non mi pare che ci siano emendamenti-chiarificatrici su questa cosa.

Non ci rimane che attendere la Ragioneria Generale dello Stato.

Anche un pensiero dell’Aran non ci starebbe male in questo caso…

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