Il blocco degli stipendi – Prima parte

Gli enti locali sono alle prese con i primi calcoli per cercare di capire la reale portata applicativa dell’articolo 9 comma 1 del DL 78 / 2010. Si tratta della disposizione che prevede il blocco degli stipendi dei singoli dipendenti per gli anni 2011/2013 sulla base di quanto percepito nell’anno 2010. In attesa di avere ulteriori chiarimenti sulle modalità di calcolo, sono due le questioni di primaria importanza. Assodato che si tratta di un calcolo dipendente per dipendente il primo paletto da fissare sta nella giusta definizione del termine “in godimento”. Tale definizione dovrebbe infatti far salve tutte le retribuzioni, anche virtuali, spettanti al dipendente a tutti gli effetti. Ad esempio una dipendente assente nel 2010 per congedo di maternità a retribuzione ridotta, nel 2011 avrebbe comunque diritto a una retribuzione pari al trattamento in godimento comprendendo quindi una definizione di stipendio intero. Lo stesso dicasi per un dipendente che nel 2010 era in aspettativa non retribuita ma che rientra in servizio nel 2011 anche in questo caso la norma non dovrebbe creare particolari problemi. Di difficile soluzione invece il caso del dipendente che quest’anno ha un rapporto di lavoro tempo parziale e che nel 2011 chiede, avendone diritto, il ritorno a tempo pieno. In questo caso siamo di fronte a una disposizione contrattuale che dal punto di vista giuridico garantisce un diritto al lavoratore e a una disposizione di natura economica che di fatto bloccherebbe lo stipendio. Si tratta quindi di capire come questo verrà risolto anche in maniera interpretativa.

 Il secondo aspetto su cui iniziare a riflettere riguarda l’interpretazione della norma dal punto di vista della quantificazione dei compensi da comparare tra un anno all’altro. Nello specifico si tratta di valutare se applicare il principio di cassa oppure di competenza.

Il primo corrisponde a quanto di fatto inserito nel conto annuale, ovvero il totale degli emolumenti suddivisi tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio che vengono erogati e quindi percepiti dal dipendente dall’1/1 al 31/12 dell’anno solare. Un calcolo certamente semplice che permette di prendere i valori direttamente dalle buste paga o da riepiloghi periodici. La seconda modalità per effettuare il calcolo è quella che si basa invece su un principio di competenza. In questo caso non si fa più riferimento a quanto percepito, ma piuttosto a quanto spettante per l’attività lavorativa svolta dall’1/1 al 31/12 sulla base di principi di natura economica. La norma non precisa quale sia il calcolo migliore e più corretto su cui operare. Saranno pertanto necessarie ulteriori indicazioni per procedere correttamente. A seconda peraltro dell’impostazione, cassa o competenza, le azioni che l’ente locale può mettere in atto nel corso del 2010 sono ovviamente differenti. Le analizzeremo nell’approfondimento della prossima settimana.

TRATTO DA GIANLUCA BERTAGNA IN HCNEWS, RIVISTA SPECIALIZZATA ON-LINE DI EDK – NUMERO 27 DEL 7 LUGLIO 2010

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