Progressioni verticali dopo la Riforma Brunetta

Ricevo molte mail di richiesta informazioni sulle progressioni verticali.

Le interpretazioni che “girano” sono tante. Credo che la più accreditata sia quella che fa decorrere il nuovo sistema delle progressioni verticali dal 1.1.2010 in base al combinato disposto dell’art. 24 del D.lgs. 150/09 e dell’art. 52 del D.lgs. 165/01 così come modificato dal Brunetta.

Che dire sulle procedure iniziate prima dell’entrata in vigore della Legge, ovvero prima del 15 novembre 2009? Che si concludino il prima possibile!!!

E’ possibile iniziare le procedure oggi e concluderle entro il 2009? Sì, però… attenzione che il nuovo articolo 52 del D.lgs. 165/01 è vigente del 15.11.2009.

E’ possibile dar inizio alle procedure di progressioni verticali e concluderle nel 2010? Mah, mi sembra più un arrampicarsi sugli specchi nell’intento di superare una norma che comunque, ripeto, è già vigente.

 

 

 

Delle novità del Decreto Brunetta, le progressioni verticali stanno catalizzando l’attenzione degli operatori delle autonomie locali.

Non vi è dubbio che da ora in poi non si possa procedere diversamente dalla riserva di concorso, ma si sta cercando di capire se ci sono spazi diversi di manovra in attesa della completa attuazione del decreto.

È innanzitutto opportuno dare il corretto ordine alle novelle disposizioni.

L’articolo 62 del decreto modifica direttamente il testo unico del pubblico impiego. All’articolo 52 del 165/2001 ora leggiamo che le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico,ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Questa disposizione per gli enti locali è principio generale dell’ordinamento al quale si devono adeguare.

Ne consegue che dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, la norma c’è ed è vigente senza alcuna indicazione di decorrenza particolare.

Ma le progressioni verticali non le troviamo solo in questa parte del decreto. Le stesse sono infatti previste al Titolo III quello denominato “Meriti e premi”. Tra le varie modalità per valorizzare e premiare le prestazioni dei lavoratori pubblici sono previste all’art. 24 anche le progressioni di carriera. In questo caso è previsto che a le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con  riserva non  superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

Anche in questo caso vale la regola che gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nel testo della norma.

Non è invece assolutamente possibile sostenere che la materia delle progressioni verticali sia tra le disposizioni che possono essere derogate dalle autonomie. L’articolo 31 del decreto stesso infatti non prevede sconti in tale direzione.

Potrebbe venire in soccorso una norma del Testo unico degli enti locali, il D.lgs. 267/2000. L’articolo 91 comma 3 del Tuel prevede che gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.

In questo caso si pone però immediatamente una duplice questione. Innanzitutto scatta la verifica di quale norma sia più forte visto che entrambe le disposizioni sono contenute in leggi di pari grado. Il Testo unico del pubblico impiego sembra peraltro affermare un principio difficilmente superabile.

Il secondo aspetto sta nel definire quale professionalità sia acquisibile esclusivamente all’interno dell’ente. Dimostrazione alquanto difficile se pensiamo alle specifiche realtà e al fatto che negli scorsi anni, magari, per i medesimi posti sono stati banditi concorsi dall’esterno.

Una matassa che va di certo sbrogliata. Nel frattempo ogni azione azzardata va evitata per scongiurare possibili elusioni alle disposizioni vigenti.

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