A volte capitano delle piccole soddisfazioni. Nel 2004, nel libro sulla gestione dell’area finanziaria scritto a quattro mani con Giuseppe Debenedetto, sostenevamo che sia possibile la nomina del responsabile del tributo anche senza l’attribuzione di specifica indennità di posizione.
Sull’argomento rimando anche a questa pagina di qualche mese fa: https://www.gianlucabertagna.it/2009/07/30/la-delega-delle-funzioni-dirigenziali/
E’ uscita una sentenza della Cassazione che conferma tutto quanto.
Cassazione Sezione Tributaria 6/11/2009 n. 23582
E’ legittimo l’atto impositivo sottoscritto da un funzionario non avente qualifica dirigenziale. Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 23582 del 6/11/2009.
Per i supremi giudici l’art. 74 del D.Lgs. 5097/93 (relativo al funzionario responsabile della Tarsu) ha natura di norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano in generale il conferimento delle funzioni amministrative provvedimentali ai dipendenti del Comune, tra le quali rientrano gli artt. 107 e 109 del TUEL. Il carattere di specialità della disposizione in discorso, in particolare, è ravvisabile nella specificità del settore tributario in cui essa si trova inserita. La natura speciale della previsione di cui all’art. 74 citato porta a ritenere che essa non sia stata né abolita né modificata dal testo unico del 2000, nonostante quest’ultimo sia posteriore, atteso che, per i principi generali, la legge successiva di carattere generale non incide sulla normativa precedente di carattere speciale.
Sconfessata, pertanto, la tesi di coloro i quali ritengono prevalente la disciplina del TUEL ed in particolare che sia il sindaco a nominare il funzionario responsabile d’imposta (Barusso), ovvero di chi sostiene che il funzionario responsabile non titolare di posizione organizzativa non può firmare gli atti (Tamassia).