I divieti di assunzione

Sparsi qua e là in diversi disposti normativi vi sono ben 7 divieti di assunzione. Sono stati riassunti come di seguito con il rispettivo riferimento legislativo.

 

Non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che:
 
a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
 
b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato di recente dalla Legge di stabilità per il 2012);
 
c) hanno un rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50% (art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni);
 
d) non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
 
e) non hanno ridotto le spese di personale rispetto all’anno precedente (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);
 
f) non hanno rispettato il  patto di stabilità interno nell’anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
 
g) non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009).
Come ho già avuto modo di precisare in altri commenti (https://www.gianlucabertagna.it/2011/02/10/piano-della-performance-la-sanzione/) non ritengo applicabile agli enti locali questo ultimo divieto.
 
 
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2 pensieri su “I divieti di assunzione

  1. giorgio bonaldo dice:

    Caro Gianluca, utile ricostruzione, anche perchè facciamo fatica a ricordarci tutti i vincoli.

    Quello che comincia a preoccupare è la riduzione delle spese di personale rispetto all’anno precedente (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006) che per le Corti dei conti Lombardia e Veneto non si limita solo al valore assoluto ma anche relativo: non solo il totale delle spese personale deve essere inferiore all’anno precedente ma anche la percentuale delle spese correnti deve essere inferiore rispetto all’anno precedente – lettera a) all’interno del comma 557. Questo perchè considerano che “i principi indicati dal comma 557 cit. non sono meri obiettivi che devono perseguire gli enti locali, bensì si connotano come veri e propri vincoli, la cui violazione, ai sensi del comma 557 ter, fa scattare la sanzione-limitazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto (comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008)”, giusta delibera 881/2010 CdC Lombardia.

    Ma allora, con lo stesso metro, anche gli altri principi contenuti nel novellato 557 non sono solo principi ma vincoli:
    lettera b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
    lettera c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

    Non solo ma, ad essere precisi-letterali, la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti di cui alla lettera a) del solito 557 prosegue con “attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”, quindi l’ex principio (ora obbligo per la CdC) di riduzione della % va realizzata (solo) attraverso questa modalità.

    Quindi, per dirla in breve, non potremo assumere, oltre per i 7 motivi da te ben elencati, anche nel caso che – relativamente al quarto motivo “comma 557” – oltre a non ridurre il valore assoluto della spesa del personale:
    a) non raggiungiamo la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (solo) attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
    b) non effettuiamo la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
    c) non pratichiamo il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

    Sembra una provocazione ma non lo è: ho solo ragionato proseguendo su quello che hanno affermato gli estensori dei pareri forniti dalle due corti regionali.
    Giorgio Bonaldo

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