Le economie da tempo parziale e gli effetti sul fondo

Le economie della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale relative ai periodi antecedenti all’entrata in vigore del Dl n. 112/2008 sono destinate alla contrattazione integrativa, anche se i medesimi fondi non sono stati ancora formalmente costituiti.

È questa l’importante e pienamente condivisibile conclusione a cui è giunta la Sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia nel parere n. 15/2009.

La Sezione lombarda della Corte dei conti rileva innanzitutto che l’originaria norma non metteva in capo all’amministrazione una facoltà di destinazione delle economie al fondo, bensì un obbligo vero  e proprio: nella L. 662/96 è infatti espressamente previsto che l’economia del 20% è destinata al fondo produttività. Pertanto, poiché tale norma è cessata a far data dall’entrata in vigore del Dl 112, ovvero il 25 giugno 2008, la stessa non può pregiudicare l’annualità 2007 del fondo.

Anche quindi senza formale costituzione del fondo 2007, l’amministrazione avrebbe dovuto accantonare le somme delle economie di quell’anno che poi andranno ripartite con la contrattazione vera e propria che sarà realizzata in tempi successivi.

Per il parere completo cliccare: Parere 15/2009 – Corte dei Conti della Lombardia

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