Gli enti soggetti al patto di stabilità possono escludere gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali dal calcolo della spesa di personale di cui al Comma 557.
Afferma il Parere 42/2009 della Corte dei conti della Lombardia: in linea con quanto già previsto dalla Circolare 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato si ritiene condivisibile un’interpretazione che consenta agli enti soggetti al patto di stabilità di considerare le spese di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008 al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti, proprio per la mancanza di discrezionalità dell’amministrazione nell’applicazione delle somme. Discorso totalmente diverso per quanto riguarda la contrattazione integrativa decentrata, sulla quale, almeno con riferimento alla parte variabile del fondo, esiste spazio di manovra da parte dei singoli enti.
È appena il caso di ricordare che sulla questione “arretrati” la Corte dei conti della Toscana (parere n. 17/2007) è in linea con i giudici lombardi, mentre si discosta la Corte dei conti del Veneto (Deliberazione n. 94/2007 su tutte) che da sempre include i rinnovi nelle finalità di cui al comma 557.
Le somme relative agli arretrati contrattuali non possono invece essere escluse dal calcolo al fine della riduzione dell’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti, così come introdotto dall’art. 71 comma 5 del Dl n. 112 convertito dalla L. 133/2008. Anche in assenza del Dpcm correlato, le Sezioni regionali della Corte dei conti hanno comunque rilevato un obbligo di riduzione vigente fin dall’entrata in vigore della manovra d’estate.
Il parere è qua disponibile: Parere 42/2009 – Corte dei conti della Lombardia