Un parere dell’Aran in risposta ad alcune domande di un Comune ha precisato come si calcolano i giorni di assenza di malattia per la riduzione dello stipendio come previsto dall’art. 71 comma 1 del Decreto Legge n. 112/2008.
Al di là delle diverse (a volte legittime) polemiche sulla “decurtazione” dello stipendio nei primi dieci giorni di malattia sono rimasti alcuni dubbi di non poco conto.
Ad esempio come effettuare il calcolo per i dipendenti del comparto Regioni ed Enti locali. La riduzione dello stipendio si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26 oppure per 30 giorni?
Da sempre abbiamo ritenuto che si potessero prendere a riferimento entrambe le soluzioni, anche se, dal punto di vista contrattuale, per gli enti locali vale il discorso dei ventiseiesimi.
In effetti in questi casi non stiamo parlando di un calcolo ai fini del conteggio dei giorni di assenza, ma di una quantificazione economica e quindi dovrebbe prevalere la norma contrattuale (art. 52 comma 4 CCNL 14.09.2000 come sostituito dall’art. 10 del CCNL 09.05.2006) che prevede una retribuzione giornaliera calcolata dividendo il compenso mensile per 26.
L’Aran, in contrapposizione con la Funzione Pubblica, sostiene questa tesi dei ventiseiesimi.
Alleghiamo in ogni caso entrambi i pareri. L’Aran peraltro in questo parere ha affrontato anche il problema dei diritti di rogito e dell’indennità di direttore generale del segretario comunale: sono compensi accessori?
Funzione Pubblica – Parere 1/2009 – Calcolo in trentesimi
Aran – Parere del 4/3/2009 ad un Comune – Calcolo in ventiseiesimi