Il contratto dell’11.04.2008 ha previsto all’art. 8 gli incrementi del fondo delle risorse decentrate.
I primi tre commi così precisano:
1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall’art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, , e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.
2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.
3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
L’attenzione è stata per tutto il 2008 sul comma 1. Come sappiamo l’Aran, sulla della referto alla certificazione del contratto stesso da parte della Corte dei conti, ha dato un’interpretazione nella direzione che, per effettuare gli incrementi dei commi seguenti, era necessario fare riferimento al raggiungimento del patto e del rispetto delle spese di personale nell’anno 2007.
La soluzione non ci convince totalmente, nel senso che il contratto sembra più andare nella direzione di richiedere agli enti che gli eventuali incrementi del fondo non incidano negativamente sul raggiungimento dei due obiettivi anche nell’anno in cui gli stessi si rendessero disponibili (conferma tale interpretazione la Circolare n. 2/2009 della Ragioneria Generale dello Stato).
Il caso specifico in oggetto è comunque questo.
Comune che nel 2007 non ha rispettato il patto: nel 2008 non ha fatto nessun incremento di fondo né di parte stabile, né variabile.
Lo stesso comune ha rispettato invece il patto nel 2008. Domanda: è possibile integrare il fondo almeno della parte stabile per l’anno 2009 e quindi della percentuale dello 0,6% del monte salari 2005?
L’Aran con un’interpretazione letterale della disposizione contrattuale ha ritenuto di dare risposta negativa. Infatti l’art. 8 comma 2 prevede la dizione “a valere per l’anno 2008” e quindi, oggi, cioè nel 2009, non risulta più possibile beneficiare di tale incremento.
Se non risulta rispettato il patto di stabilità interno per il 2007 non sarà possibile dar luogo a nessuno degli incrementi e neppure è possibile procedere all’incremento delle risorse per l’anno 2009 anche se l’ente ha rispettato il patto nel 2008
Potete scaricare la risposta integrale al seguente indirizzo: Risposta dell’Aran
SINTESI | |
Situazione Ente | Interpretazioni dell’Aran in merito all’art. 8 del CCNL 11.04.2008 |
Non rispettato il Patto nel 2007 | Nessun incremento del Fondo risorse decentrate per l’anno 2008, né di risorse stabili, né di risorse variabili |
Non rispettato il Patto nel 2007, maRispettato il patto nel 2008 | Nessun incremento del Fondo risorse decentrate per l’anno 2009, né di risorse stabili, né di risorse variabili |
Ricordiamo inoltre che:
– Le risorse stabili, una volta acquisite rimangono consolidate nel fondo anche per gli anni successivi anche se vi è la dicitura “a valere per” un anno specifico.
– La stessa dicitura però legittima gli incrementi delle risorse variabili esclusivamente per l’anno indicato, prevalendo in questo caso il principio che tali risorse vanno di anno in anno verificate alla luce delle norme vigenti.