Quale anno per le spese di personale?

Mentre si sta delineando sempre più il quadro delle voci da considerare ai fini della riduzione della spesa di personale per gli enti soggetti al patto di stabilità, permangono parecchie perplessità su quale sia l’anno da prendere in riferimento come base di calcolo.

Il comma 557 della Legge finanziaria 2007 sancisce infatti il principio di riduzione senza dare indicazioni in merito al punto di partenza e all’ammontare dello scarto da rispettare.

Certamente più facile appare il compito per gli enti esclusi dal patto. Il comma 562 afferma che le spese non possono superare quelle sostenute nel 2004.

Proprio per il carattere generale del disposto normativo, è stato più volte affermato che le amministrazioni possono fare riferimento nella propria autonomia all’anno che ritengono più opportuno. Tale impostazione è confermata dai questionari redatti dalla Corte dei conti sul bilancio di previsione dell’anno 2009 laddove viene lasciata libera la compilazione del riferimento all’anno da prendere come base di calcolo della riduzione.

Riteniamo però che le possibilità si possano però ricondurre solo a due.

Il comma 557 (che disapplica la precedente disciplina) è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007. Da questo momento è quindi necessario garantire la diminuzione delle spese di personale. Appare pertanto razionale rapportare tale spesa a quella del passato. Nello specifico appare logico iniziare a ridurre la spesa rispetto a quella del 2006 che peraltro avrebbe dovuto essere ridotta dell’1% rispetto a quella del 2004. In sintesi, la prima possibilità è quella di ricondurre le spese di personale nel limite massimo dell’obiettivo programmatico del 2006 (Cfr. Deliberazione n. 5/2008/parere n. 3 Corte dei conti dell’Emilia Romagna). Questo diventa pertanto il limite a regime da rispettare in futuro.

L’altra possibilità di interpretazione è quella di una riduzione progressiva della spesa rispetto al trend degli anni precedenti. Si tratta quindi di un obiettivo mobile e dinamico destinato a cambiare ogni periodo di riferimento. Tale analisi è particolarmente suggestiva, ma porta con sé il rischio di operazioni sul personale che tengano solo conto dell’aspetto contabile. Converrebbe infatti all’amministrazione “riempire” il più possibile il divario tra un anno e l’altro per non perdere la possibilità di utilizzare in futuro il margine che la riduzione porterebbe. Si potrebbe così ottenere l’effetto perverso di incrementare la spesa (pur nei limiti) anche per sopperire ad esigenze differibili e protraibili nel tempo (Cfr. Deliberazione n. 33/2008 Corte dei conti della Lombardia).

Non mi appare invece corretto modificare di anno in anno la base di riferimento su considerazioni di mera opportunità e convenienza.

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