Dipendente socio in società

Può un dipendente comunale essere autorizzato, ai sensi dell’art. 53 d.lgs n. 165/2001, a far parte di una società a responsabilità limitata quale socio non operante?

Secondo l’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957 (richiamato dall’art. 53 del dlgs. 165/2001) il dipendente pubblico “non può esercitare il commercio e l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fine di lucro…” Il testo della norma fa ritenere che non sussista incompatibilità nel caso di pubblico dipendente che ricopra solamente la carica di socio; eventualmente l’autorizzazione sarebbe da vietare in quanto la carica possa costituire fattispecie di possibili interferenze con i compiti istituzionali o che comporti pregiudizio alle esigenze di servizio del lavoratore nell’ambito dell’organizzazione dell’ente. 

Diversamente solo per il fatto di esercitare attività gestionali in una società, è sancita l’incompatibilità per il dipendente pubblico.Esistono pertanto tali limitazioni quando il dipendente svolge attività di amministratore in:

–           società per azioni

–           società a responsabilità limitata

–           società in accomandati per azioni.

L’incompatibilità si estende inoltre alle cariche di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di socio in società in nome collettivo.La limitazione non sussiste invece quando la qualifica di socio non è accompagnata dall’assunzione della legale rappresentanza della società (ad esempio, il socio accomandante).

Un’ulteriore eccezione riguarda la possibilità di ricoprire cariche sociali in società che non hanno scopo di lucro ma finalità di tipo mutualistico, come nel caso delle società cooperative. In tal caso, è necessaria una preventiva autorizzazione al fine di verificare la non sussistenza di incompatibilità tra l’attività lavorativa del dipendente e lo scopo sociale della cooperativa.

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